Ordinanza di sospensione lavori annullata per difetto di istruttoria sui titoli edilizi (TAR Lazio n. 109 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ordina la sospensione immediata di interventi edilizi e il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è illegittima per difetto di istruttoria quando omette di valutare i titoli edilizi prodotti dai privati e non individua con precisione i mappali sui quali sarebbe avvenuto l’abuso. Il Comune non può reputare l’intera area edificata sine titulo senza selezionare correttamente le particelle catastali, anche verificando le eventuali modifiche intervenute rispetto ai titoli abilitativi. L’annullamento del provvedimento non esime l’amministrazione dal raffronto tra titoli opposti e quanto effettivamente edificato, al fine di applicare il regime sanzionatorio pertinente.
Il Fatto
Due società operano da decenni su un’area del Comune di Supino, destinata a deposito di materiali. La proprietà risale al 1993 e si fonda su un’autorizzazione comunale del 15 novembre 1993 per la realizzazione di un piazzale imbrecciato e su una concessione edilizia n. 53/1994 per la ristrutturazione di un fabbricato esistente. Dal 2006 l’area è locata alla seconda società, che vi esercita l’attività in continuità.
All’esito di un sopralluogo del maggio 2023, il Comune emette l’ordinanza n. 16 del 19.04.2023, con cui ingiunge alle società l’immediata sospensione degli interventi eseguiti e realizzandi in assenza di titoli autorizzativi, con obbligo di ripristino e avvertimento dell’applicabilità dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Le società impugnano l’atto davanti al TAR Lazio, lamentando la falsità del presupposto, la genericità dell’ordine e l’omesso avvio del contraddittorio procedimentale. Il Collegio respinge la tutela cautelare per difetto di fumus boni iuris, rilevando una discrasia tra i mappali dei titoli e quelli indicati nell’ordinanza; il Consiglio di Stato, in appello, accoglie il gravame e sospende il provvedimento comunale, dubitando dell’effettiva esistenza dell’abuso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la veridicità dei presupposti dell’ordinanza repressiva. Le ricorrenti deducono che le opere risalgono a oltre trenta anni e sono assistite da titoli regolarmente rilasciati, per cui non è sostenibile che l’intera area sia interessata da opere abusive. Il Collegio affronta la doglianza con rilievo assorbente dei restanti motivi.
Il TAR ricostruisce anzitutto il contenuto del provvedimento: il sopralluogo del 16 maggio 2023, eseguito con i Carabinieri Forestali, descrive l’area come completamente coperta da manto breccioso e utilizzata a deposito, con viali carrabili e una struttura amovibile adibita a ufficio. Su tale base l’amministrazione aveva concluso per la totale assenza di atti autorizzativi riferiti all’area oggetto di indagine.
Il confronto tra ordinanza e titoli dimostra però una significativa discrasia tra i mappali indicati nei diversi atti, circostanza che il TAR aveva valorizzato in fase cautelare. Le sopravvenute evidenze probatorie mutano il quadro: la relazione tecnica integrativa depositata in dicembre 2023, non specificamente contestata dal Comune, evidenzia variazioni catastali delle particelle e dimostra la pressoché coincidenza dei mappali dei titoli con quelli indicati nell’ordinanza.
Su questa base il provvedimento appare illegittimo per carenza istruttoria. Avendo tralasciato la valutazione dei titoli edificatori, il Comune ha omesso di selezionare correttamente i mappali dell’abuso, anche verificando le modifiche catastali, e ha reputato l’intera area edificata sine titulo. Da qui l’annullamento dell’atto.
Il TAR precisa infine che resta nella competenza esclusiva del Comune il raffronto tra i titoli opposti e quanto effettivamente edificato, per stabilire se le difformità siano totali o parziali e applicare il relativo regime sanzionatorio. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.