Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta Docente (TAR Sicilia n. 108 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il ricorso è ammissibile solo se il titolo esecutivo è divenuto definitivo e se è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, prefigurato dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertati i presupposti, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’adempimento entro un termine certo e, per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Nel rito dell’ottemperanza il passaggio in giudicato del titolo azionato e la sua rituale notificazione costituiscono condizioni dell’azione che il Collegio verifica d’ufficio, indipendentemente dalle difese dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire dell’accredito sulla Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, notificata nel febbraio 2025, non era impugnata e diveniva definitiva.
Decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente proponeva ricorso al TAR per conseguire l’ottemperanza. L’Amministrazione si costituiva con memoria di mera forma, senza contestare nel merito la pretesa esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Rileva che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato rispettato, essendo la notifica del ricorso intervenuta oltre otto mesi dopo la notificazione della sentenza azionata.
Quanto alla definitività del titolo, il Tribunale osserva che il passaggio in giudicato è condizione necessaria ogniqualvolta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Nel caso di specie la definitività risulta comprovata dall’attestazione di segreteria prodotta in atti. Sul punto il Collegio richiama, in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
Nel merito, la pretesa esecutiva trova fondamento nel giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto accolto: il TAR ordina al Ministero, previa emissione della Carta Docente, l’accredito della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, fissando un ulteriore termine di 60 giorni dal vano scadere del primo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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