Ottemperanza per spese di lite non pagate: condanna dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3972 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è lo strumento processuale esperibile dal creditore per ottenere l’esecuzione coattiva delle sentenze del giudice ordinario, passate in giudicato, che condannano l’Amministrazione pubblica al pagamento di somme di denaro, ivi incluse le spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, legittima la proposizione del ricorso, che il giudice amministrativo accoglie ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da subito un commissario ad acta, individuato in un funzionario della struttura debitrice, che provvede in via sostitutiva, anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, ha agito in proprio dinanzi al TAR Lombardia ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a tre sentenze del giudice del lavoro – due del Tribunale di Varese e una del Tribunale di Lodi – con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese legali. Le pronunce erano passate in giudicato. Nonostante le notifiche e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, né aveva adottato atti satisfattivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, accertando che le sentenze azionate erano state notificate e munite di attestazione di passaggio in giudicato. Ha quindi riscontrato una parziale cessazione della materia del contendere: per i due titoli esecutivi emessi dal Tribunale di Varese, l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento dopo la proposizione del ricorso; per la sentenza del Tribunale di Lodi, invece, l’inadempimento era persistito.
Con riferimento a quest’ultima pronuncia, il Collegio ha rilevato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, condizione necessaria per procedere. Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che il Ministero desse esecuzione al dictum giudiziale nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di un’ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dall’intervento richiesto dalla parte. Il commissario, organo ausiliario del giudice, è stato autorizzato a utilizzare, in caso di incapienza, l’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico della struttura debitrice.
La società resistente è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, in ragione della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo, come indicato dalla giurisprudenza richiamata.
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Nota della Redazione
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