Il mancato concerto non sospende i termini della VIA per impianti in aree idonee (TAR Puglia n. 544 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ai progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 (PNRR, fondo complementare e PNIEC), il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento finale di VIA decorre dalla trasmissione dello schema di provvedimento e non subisce sospensione per effetto dell’attivazione del sub-procedimento di concerto con il Ministero della Cultura, che deve svolgersi entro detto termine. Per gli impianti localizzati in aree idonee ex lege, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 1, d.lgs. n. 190/2024, non è richiesto il concerto con il Ministero della Cultura, ma solo un parere obbligatorio e non vincolante; il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento comporta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere comunque e determina il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati dal proponente, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza di VIA per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 73,65 MW, in zona classificata come idonea, ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere favorevole con prescrizioni, trasmettendo lo schema di provvedimento al MASE, che lo aveva inoltrato al Ministero della Cultura per il concerto. Dopo la scadenza dei termini di legge senza che il procedimento si concludesse, la società aveva proposto ricorso contro il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento di VIA, previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, era decorso senza che il MASE avesse provveduto, nonostante la trasmissione dello schema al Ministero della Cultura non ne giustificasse la sospensione. La fase di concerto, infatti, deve esaurirsi entro il termine complessivo di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento. Il Collegio ha ritenuto assorbita la domanda di accertamento del silenzio-assenso sul parere di competenza del Ministero della Cultura, applicando l’art. 11-quater, comma 1, d.lgs. n. 190/2024, che per gli impianti in aree idonee esclude la necessità del concerto, sostituito da un parere obbligatorio e non vincolante, superabile dall’autorità procedente.
Il TAR ha inoltre accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, condannando il MASE al pagamento della somma di € 13.828,51, pari alla metà di quanto versato dalla società, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006. Ha infine ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento entro novanta giorni, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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