Opere interne e CILA tardiva escludono la sanzione demolitoria (TAR Sicilia n. 27 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi consistenti in modificazioni della distribuzione interna, spostamento di tramezzi non portanti e apertura o chiusura di porte su pareti interne, privi di incidenza su sagoma, prospetti, volumetria e destinazione d’uso, rientrano tra le opere interne soggette a CILA ai sensi degli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, come recepiti dall’art. 3 della l.r. Sicilia n. 16/2016. L’omessa presentazione della CILA preventiva non legittima la sanzione demolitoria, ma comporta esclusivamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, essendo la demolizione sanzione tipica ed eccezionale riservata agli interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire. L’adozione dell’ordine di demolizione in tali ipotesi viola il principio di tipicità delle sanzioni amministrative, nonché i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile residenziale articolato su più livelli, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune le ingiungeva la demolizione e la rimessa in pristino di alcune opere interne, consistenti nella realizzazione di un servizio igienico in un vano adiacente, nella chiusura di una porta interna e nell’apertura di una nuova porta in corrispondenza della scala. Il provvedimento era accompagnato dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria e fissava il termine di novanta giorni per il ripristino.
La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione della normativa edilizia statale e regionale, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto e carenza di proporzionalità. Il Comune non si costituiva in giudizio. Con memoria depositata il 28 novembre 2025, la ricorrente evidenziava di aver regolarizzato le opere mediante CILA tardiva, senza che l’Amministrazione avesse esercitato poteri inibitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che gli interventi descritti nel provvedimento impugnato rientrano pacificamente nella categoria delle opere interne e, più precisamente, negli interventi di manutenzione straordinaria leggera e di modificazione della distribuzione interna. Gli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, come recepiti dalla l.r. Sicilia n. 16/2016, ricomprendono tra le attività edilizie libere o soggette a CILA gli interventi che non incidono sulle strutture portanti, non comportano aumento di volumetria o superficie, né mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Per tali interventi, la normativa regionale prevede che l’eventuale omissione della CILA preventiva non determini l’applicazione della sanzione demolitoria, ma esclusivamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ferma restando la possibilità di presentazione della comunicazione in forma tardiva. La demolizione costituisce, invece, una sanzione tipica ed eccezionale, prevista dall’ordinamento unicamente per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
La stessa Amministrazione, del resto, aveva qualificato le opere come interne e prive di incidenza sulla sagoma, sui prospetti e sulla volumetria, riconoscendo implicitamente l’estraneità della fattispecie al regime del permesso di costruire. Ne consegue che il Comune ha erroneamente applicato il regime sanzionatorio, adottando un provvedimento demolitorio in relazione a interventi che, per tipologia e consistenza, non lo consentivano. L’ordinanza si pone pertanto in contrasto con il principio di tipicità delle sanzioni amministrative in materia edilizia, oltre che con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dalla circostanza, pacifica in atti, che la ricorrente abbia successivamente presentato CILA tardiva, alla quale non ha fatto seguito alcun esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione, con conseguente consolidamento della conformità urbanistico-edilizia degli interventi eseguiti. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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