Improcedibile il ricorso sull’invalidità delle comunicazioni di ricalcolo quote latte (TAR Lazio n. 3772 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare sul latte già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2023 sono prive di effetto ex lege e sostituite da quelle adottate ai sensi dei commi precedenti dell’art. 10 bis. Ne consegue che il ricorso proposto avverso il provvedimento di ricalcolo divenuto inefficace è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba esaminare i motivi di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, operatore del settore lattiero-caseario, ha impugnato la comunicazione AGEA prot. n. 35734 del 7 ottobre 2022, notificata il 18 ottobre 2022, con cui l’Amministrazione ha ricalcolato il prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, in esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria.

Il ricorso, notificato il 13 dicembre 2022 e depositato il 28 dicembre 2022, era affidato a sei motivi che denunciavano violazione ed elusione del giudicato, irretroattività dell’atto amministrativo, prescrizione del credito e degli interessi, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. AGEA non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato memoria il 12 gennaio 2026 rappresentando l’intervento di una sopravvenienza normativa idonea a definire la vertenza e chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.

Il Collegio ha richiamato l’art. 10 bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023 n. 103, secondo cui «Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti».

La norma determina l’inefficacia ex lege del provvedimento di ricalcolo oggetto di causa, con l’obbligo per l’Amministrazione di procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni. Il Tribunale ha aderito a un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando propri precedenti della stessa Sezione (TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 7987 del 2025 e n. 13949 del 2025).

Su tale presupposto il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più necessaria la pronuncia sui motivi.

Quanto alle spese, nulla è stato disposto in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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