Accesso civico del socio e interesse concreto attuale (TAR Puglia n. 550 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, la posizione di ex amministratore di una società partecipata non è di per sé sufficiente a radicare un interesse attuale e concreto all’ostensione dei documenti sociali. La richiesta, per essere accolta, deve essere caratterizzata dalla strumentalità rispetto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, dovendo il documento richiesto essere “collegato” a tale posizione, e non anche preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’ente. Inoltre, gli atti di natura privatistica (quali verbali del consiglio di amministrazione, contratti e mandati) non sono sussumibili nella categoria degli atti riguardanti “attività di pubblico interesse” dell’ente ex art. 22, lett. d) ed e), della legge n. 241/1990, con conseguente esclusione della disciplina dell’accesso.

Il Fatto

La ricorrente, ex vicepresidente di una società partecipata dal Comune, presentava un’istanza di accesso agli atti volta a ottenere copia di una vasta gamma di documenti sociali, tra cui i verbali del consiglio di amministrazione, i contratti stipulati nel periodo del suo incarico, i mandati legali e la documentazione relativa a procedure di gara. La società resistente rigettava l’istanza, e la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il diniego, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione. In via preliminare, la società eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la sua natura privatistica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, preliminarmente, ha dichiarato inammissibili le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’udienza, in quanto tardive rispetto ai termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a. Nel merito, ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, giudicando il ricorso infondato.

La decisione si fonda sulla natura del giudizio in materia di accesso, che, sebbene si atteggi come impugnatorio, mira ad accertare la spettanza del diritto all’accesso, non la legittimità del diniego. Il Collegio ha richiamato i principi generali in materia, evidenziando che l’accesso “strumentale” è subordinato alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Tale requisito non è soddisfatto dal semplice interesse alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha osservato che la ricorrente, al momento dell’istanza, non rivestiva più il ruolo di vicepresidente della società, essendo il suo incarico concluso. Da ciò ha escluso la sussistenza di un interesse attuale e concreto, ritenendo che tale qualificato interesse non possa derivare automaticamente da un precedente incarico ormai concluso. Inoltre, l’ampiezza e la genericità della richiesta hanno portato a ritenere indimostrato il requisito della strumentalità della documentazione richiesta rispetto a una posizione giuridica tutelata.

Infine, il Collegio ha osservato che la gran parte dei documenti richiesti, in ragione della natura privatistica della società, non rientra nella categoria degli atti riguardanti “attività di pubblico interesse” dell’ente, ai sensi dell’art. 22, lett. d) ed e), della legge n. 241/1990, escludendo pertanto l’applicabilità della disciplina dell’accesso. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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