La piscina fuori terra è difformità totale, non fiscalizzabile (TAR Liguria n. 724 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una piscina non interrata nel terrapieno, ma elevata fuori terra mediante una struttura muraria ulteriore e in violazione della distanza minima dal confine, integra una totale difformità rispetto al permesso di costruire, qualificabile come variazione essenziale, con conseguente legittima applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La piscina non è riconducibile alla categoria delle mere pertinenze, configurando una nuova costruzione che incide sull’assetto del territorio. La valutazione circa l’applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 è rimessa alla fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, gravando sul privato la dimostrazione dell’obiettiva impossibilità di ottemperare. È irricevibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione solo se chi eccepisce la tardività prova la piena conoscenza dell’atto e del suo contenuto in un momento antecedente.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare, aveva realizzato una piscina in forza di un permesso di costruire che ne prevedeva l’interramento entro una determinata quota e il rispetto di una distanza minima dal confine. A seguito di un sopralluogo, il Comune accertava che l’opera era stata realizzata fuori terra, con una struttura muraria aggiuntiva e in violazione delle distanze. Respinta l’istanza di accertamento di conformità, l’amministrazione emanava l’ordinanza di demolizione; solo successivamente il privato presentava istanza di fiscalizzazione dell’abuso, che il Comune sospendeva in attesa della decisione sul ricorso avverso l’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, rilevando che la notifica dell’ordinanza è avvenuta solo nel 2022 e che la conoscenza indiretta dell’atto, desumibile da una sentenza del giudice civile che ne richiamava soltanto il numero, non integra la prova rigorosa della piena conoscenza del contenuto del provvedimento, requisito necessario per far decorrere il termine di impugnazione.

Nel merito, il Tribunale ha escluso la riconducibilità dell’intervento all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, che disciplina le sole difformità parziali. Dal confronto tra il progetto approvato e lo stato dei luoghi è emerso che la piscina avrebbe dovuto essere interrata e che, invece, è stata realizzata fuori terra mediante una struttura muraria ulteriore, con uno spostamento del sedime e la creazione di una volumetria non prevista. Tali elementi integrano una totale difformità e una variazione essenziale, rendendo legittima l’applicazione della sanzione demolitoria.

La Corte ha inoltre precisato che, anche volendo qualificare l’opera come difformità parziale, l’ordinanza di demolizione non sarebbe comunque illegittima, poiché la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata solo nella fase esecutiva del procedimento. Il privato deve dimostrare, in modo rigoroso, l’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine senza pregiudizio per la parte conforme, onere che nel caso di specie non era stato assolto.

Quanto alla censura sul difetto di istruttoria, il Collegio l’ha ritenuta infondata, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la piscina non è una pertinenza ma una nuova costruzione, in quanto struttura edilizia che incide stabilmente sull’area. L’amministrazione aveva correttamente ricostruito la situazione dei luoghi, qualificando l’opera come realizzata in totale difformità.

Infine, i motivi aggiunti avverso la sospensione del procedimento di fiscalizzazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di lesività, trattandosi di un atto meramente endoprocedimentale che non incideva in via definitiva sulla posizione del privato, essendo la questione condizionata all’esito del giudizio principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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