Danni da fauna selvatica: la Regione risponde ex art. 2052 c.c., ma il danneggiato deve provare tutta la dinamica (Cass. 16888/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 16888 del 29 maggio 2026 (R.G.N. 2598/2023) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Raffaele Rossi.
Il principio di diritto
In tema di danni cagionati da fauna selvatica nella circolazione dei veicoli, la responsabilità va ricondotta all’art. 2052 c.c. — criterio di imputazione oggettivo fondato sulla proprietà o utilizzazione dell’animale, non sul dovere di custodia — con legittimazione passiva esclusiva della Regione. L’art. 2052 non pone però alcuna presunzione di «colpa dell’animale»: il conducente e/o proprietario del veicolo che agisce per il risarcimento è onerato dell’allegazione e della prova positiva, esatta e completa della dinamica dell’incidente — sia del comportamento dell’animale sia della condotta di guida, nella loro reciproca correlazione — così da ricondurre causalmente il sinistro al comportamento dell’animale ed escludere il ruolo causale della guida. In difetto di tale prova la domanda non può essere accolta neppure parzialmente; l’eventuale concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. è valutato dal giudice anche d’ufficio, senza automatismi.
Il fatto
Il conducente di un motoveicolo chiedeva alla Regione Marche il risarcimento dei danni subiti quando, mentre percorreva una strada statale, un capriolo attraversava la carreggiata impattando il veicolo. Il Giudice di Pace di Macerata accoglieva la domanda, condannando l’ente al ristoro dei danni; il Tribunale confermava in appello. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi, contestando l’applicabilità dell’art. 2052 c.c., la mancata applicazione della presunzione ex art. 2054, primo comma, c.c. e la ripartizione dell’onere probatorio sul concorso di colpa. Vista la rilevanza nomofilattica, la causa era rimessa alla pubblica udienza.
La motivazione
Il terzo motivo è infondato: per consolidata nomofilachia i danni da fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ex art. 2052 c.c. (le specie protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, affidate alla gestione dei soggetti pubblici), con legittimazione passiva esclusiva della Regione, titolare delle funzioni di gestione del patrimonio faunistico (Cass. 7969/2020 e successive conformi). Il primo e il secondo motivo sono invece fondati: in continuità con le sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026 — che hanno riordinato organicamente la materia — l’art. 2052 non contiene alcuna presunzione, e l’onere del danneggiato è provare la dinamica esatta e completa del sinistro, non la mera collisione, così da imputare causalmente l’evento all’animale ed escludere la rilevanza causale della condotta di guida. Il giudice territoriale è incorso in un duplice error iuris: ha gravato la Regione dell’onere di provare la colpa del conducente e ha escluso ogni responsabilità del conducente sul solo rilievo dell’assenza di prove di una guida inadeguata, laddove incombe sul danneggiato la prova positiva e completa delle modalità dell’accaduto e dell’osservanza delle regole di prudenza e diligenza (artt. 140 e 141 codice della strada).
La Corte ha quindi rigettato il terzo motivo, accolto il primo e il secondo, cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Chi subisce danni per l’urto con un animale selvatico può agire contro la Regione, ma non basta dimostrare la collisione: occorre provare in modo positivo e completo la dinamica del sinistro (tempo e luogo, posizione e andatura del veicolo, punto di collisione, tracce dell’urto, condotta di guida), perché l’art. 2052 c.c. non presume nulla a favore del danneggiato. Il concorso di colpa del conducente ex art. 1227, primo comma, c.c. è valutato dal giudice anche d’ufficio, senza automatismi; in mancanza di prova rigorosa la domanda va respinta anche in parte. La pronuncia consolida la linea nomofilattica tracciata da Cass. 2526 e 2528 del febbraio 2026.
Provvedimento integrale: scarica il PDF