Il divieto edilizio nella fascia dei 500 metri non opera sul demanio marittimo (TAR Puglia n. 486 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma delle NTA del PRG che vieta costruzioni entro la fascia di cinquecento metri dalla linea di costa, mutuata dall’art. 55 cod. nav., si riferisce alla fascia retrostante il demanio marittimo e non si applica al demanio stesso, sicché non può essere invocata per negare il rilascio di una concessione demaniale per l’insediamento di un nuovo stabilimento balneare. La mancata previsione, nel PRG, di aree destinate a nuovi insediamenti balneari non equivale a divieto di insediamento: l’effetto è solo quello dell’insussistenza di vincoli pianificatori, rimanendo l’utilizzo del demanio rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’ente titolare, che può decidere se concederlo, mantenerlo all’uso pubblico o destinarlo ad altri scopi. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non deve essere necessariamente unico: l’amministrazione può inviarne un secondo prima dell’adozione dell’atto finale, qualora emergano ulteriori ragioni ostative, garantendo il contraddittorio.
Il Fatto
Una società aveva chiesto al Comune il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balneare. Dopo un primo preavviso di rigetto, la società aveva modificato sostanzialmente l’istanza, trasformandola in richiesta per una spiaggia libera con servizi. Il Comune aveva quindi notificato un secondo preavviso di rigetto e, infine, aveva respinto l’istanza, ritenendo le previsioni del PRG, in particolare gli artt. 28 e 117 delle NTA, ostative all’insediamento di nuove strutture balneari.
La società aveva impugnato il diniego dinanzi al TAR, deducendo un unico e articolato motivo di ricorso, con cui aveva contestato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’incompetenza dell’ufficio comunale che aveva adottato l’atto e l’illegittimità nel merito delle ragioni del diniego, sostenendo che le norme del piano non contenevano alcuna preclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. La società, dopo il primo preavviso, non si era limitata a presentare osservazioni, ma aveva modificato in senso sostanziale l’oggetto dell’istanza: il Comune aveva quindi legittimamente rinnovato l’istruttoria e trasmesso una nuova comunicazione. La norma, infatti, vincola l’amministrazione a rappresentare le ragioni ostative prima della conclusione del procedimento, ma non preclude l’invio di un secondo preavviso, qualora emergano ulteriori motivi di diniego.
Il Collegio ha inoltre escluso il dedotto vizio di incompetenza: l’Ufficio Demanio e Patrimonio aveva adottato un atto rientrante nelle proprie attribuzioni, e i richiami alle previsioni urbanistiche costituivano solo la motivazione della determinazione, resa recependo il parere dell’Ufficio Tecnico.
Nel merito, la lettura delle norme del PRG operata dal Comune è stata ritenuta errata. L’art. 28 delle NTA, che vieta costruzioni entro la fascia di cinquecento metri dalla linea di costa, non si applica al demanio marittimo: il tenore letterale, che misura la fascia dal confine del demanio, e la derivazione dall’art. 55 cod. nav. — che disciplina la fascia di rispetto demaniale — confermano che la norma riguarda solo la zona retrostante.
Quanto all’art. 117 delle NTA, la circostanza che la norma disciplini solo gli interventi sugli stabilimenti esistenti, senza individuare aree per nuovi insediamenti, non comporta un automatico divieto. La mancanza di una previsione espressa determina solo l’assenza di vincoli pianificatori, rimettendo l’utilizzo del demanio alla scelta discrezionale dell’ente, che può concederlo, mantenerlo all’uso pubblico o destinarlo ad altri fini, ferma la verifica della normativa di settore e, di regola, la necessità della gara pubblica.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e salva la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi, mentre le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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