Struttura geodetica non amovibile e distanze dal confine anche con strada pubblica (Cons. Stato n. 10444 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La copertura di un impianto sportivo realizzata mediante struttura geodetica non è qualificabile come opera precaria sol perché materialmente smontabile. Ai fini dell’assoggettamento alla disciplina edilizia e urbanistica rileva il criterio funzionale, non quello strutturale: se l’opera è destinata a soddisfare esigenze perduranti, non temporanee, essa è soggetta alle prescrizioni sulle distanze. La previsione regolamentare che impone la distanza minima dai confini si applica anche quando tra i due fondi si interponga una strada pubblica. L’art. 879, comma 2, cod. civ. deroga soltanto alle distanze dell’art. 873 cod. civ. e fa salva la disciplina delle leggi e dei regolamenti che riguardano l’edificazione al confine con piazze e vie pubbliche. Il confinante leso può impugnare il titolo edilizio illegittimo, non essendo la sua tutela limitata al solo risarcimento.

Il Fatto

Una società proprietaria di un centro sportivo otteneva dal Comune un permesso di costruire e una successiva autorizzazione unica per installare due campi da padel coperti. I comproprietari di un compendio residenziale confinante impugnavano il titolo davanti al TAR Toscana, che accoglieva il ricorso rilevando la violazione della distanza minima dal confine e un difetto di istruttoria sull’impatto acustico.

La società e il Comune proponevano appelli separati, poi riuniti, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado, la natura amovibile della copertura e l’inapplicabilità della prescrizione sulle distanze in presenza di una strada pubblica tra i fondi. I ricorrenti originari resistevano chiedendone il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 16, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico comunale, che nella sottozona H1 impone la distanza minima di cinque metri dai confini ed esclude dal computo della superficie utile lorda le coperture di impianti sportivi “aventi caratteristiche di mobilità e facile rimozione”. Il punto decisivo diventa quindi la natura della struttura, presupposto per individuare la disciplina applicabile.

La Corte dispone una verificazione, dalla quale emerge che la copertura è una struttura geodetica con intelaiatura metallica poggiata su piastre imbullonate alle fondazioni, rivestita di teli in PVC, e che la tendostruttura e la barriera antirumore si collocano a distanza inferiore a cinque metri dal confine con la proprietà dei ricorrenti.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la Sezione ribadisce che la costruzione destinata a esigenze non temporanee richiede il titolo edilizio anche se realizzata con materiali amovibili, e che decisivo è il criterio funzionale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9030 del 2023). La copertura serve a praticare lo sport al coperto per gran parte dell’anno: uso perdurante, incompatibile con la nozione di opera precaria. Anche il dato strutturale conforta la conclusione, per l’ancoraggio alle fondazioni e la presenza di un impianto di illuminazione interno. Irrilevante è la classificazione regionale dei manufatti privi di rilevanza edilizia, subordinata al mantenimento in opera per non oltre novanta giorni consecutivi.

Respinto è anche l’argomento fondato sull’art. 879, comma 2, cod. civ.: la deroga riguarda solo le distanze dell’art. 873, mentre resta salvo l’obbligo di osservare le leggi e i regolamenti in materia (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5264 del 2016; Cass. pen., Sez. III, n. 38487 del 2023). Sul piano letterale, il regolamento distingue altrove tra distanze “dai confini di zona”, “di proprietà” e “dai cigli stradali”, mentre l’art. 16 non opera tale distinzione: la norma vale anche in presenza di strada pubblica. Quanto alla pretesa esclusiva risarcitoria, la Corte richiama la doppia tutela del diritto di proprietà e l’art. 113 Cost., che consente l’impugnazione del provvedimento illegittimo.

Gli appelli sono quindi respinti, con compensazione delle spese e rinvio a separato decreto per il compenso del verificatore, posto a carico degli appellanti. Assorbiti i motivi sul difetto di istruttoria acustica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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