La domanda di conferimento con un superiore non configura illecito disciplinare (TAR Puglia n. 487 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare non può essere legittimamente inflitta per il solo esercizio della facoltà, riconosciuta dall’art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, di richiedere, per via gerarchica, un conferimento con un superiore per questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. Tale istanza è attuativa del principio gerarchico e non ne configura violazione, sicché la valutazione critica sull’operato del proprio comandante, implicitamente espressa nella domanda di conferimento, non integra un illecito disciplinare. L’eventuale natura mista dell’istanza, che deduca anche questioni personali, giustifica la presentazione con plico chiuso a tutela della riservatezza.
Il Fatto
Un Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, in servizio presso una Tenenza, presentava al Comandante Interregionale una domanda di conferimento per motivi urgenti e di carattere privato riguardanti la propria famiglia, ai sensi dell’art. 735 del T.U.O.M.. L’Amministrazione dichiarava l’istanza improcedibile, ritenendo che le questioni sollevate attenessero al servizio e alla disciplina e necessitassero del diverso iter del “plico aperto”. A seguito della segnalazione del Comandante di Gruppo, veniva avviato un procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione della sanzione della “consegna” per giorni tre. Il ricorso gerarchico proposto dal militare veniva respinto, con conseguente proposizione del ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il motivo di ricorso con cui si eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. La norma attribuisce al militare la facoltà di richiedere un conferimento con un superiore e, pur non configurando un obbligo per quest’ultimo di accogliere l’istanza, il suo esercizio non può essere sanzionato. Il provvedimento impugnato ha invece attribuito rilevanza disciplinare al giudizio critico sull’operato del proprio comandante, implicitamente formulato nella domanda di conferimento. Il Collegio ha richiamato il principio espresso da T.A.R. Reggio Calabria n. 234/2022, secondo cui non viene in rilievo una violazione dell’obbligo di osservare la via gerarchica nelle relazioni di servizio o disciplinari, atteso che la richiesta di colloquio è essa stessa attuazione del principio gerarchico.
Il Collegio ha inoltre respinto la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’indicazione delle ragioni di servizio con “plico aperto” sarebbe necessaria per consentire le osservazioni del superiore inoltrante. Tali osservazioni possono essere rese successivamente, qualora il destinatario ritenga che le questioni dedotte attengano al servizio. Quanto all’istanza del ricorrente, essa presentava un contenuto misto, coinvolgendo sia questioni personali sia ragioni di servizio. La finalità della procedura con plico chiuso è la tutela della riservatezza per le questioni personali, e la presenza di riferimenti alla situazione familiare e allo stato di salute giustificava l’utilizzo di tale modalità.
La fondatezza del primo motivo ha determinato l’assorbimento delle restanti censure. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento sanzionatorio e compensazione delle spese di lite per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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