Accesso agli atti dirigenziali: nesso di strumentalità e richieste esplorative inammissibili (TAR Sicilia n. 1881 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione presuppone un interesse giuridicamente rilevante del richiedente e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta. L’interesse va valutato in astratto, senza alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità dell’eventuale domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre sull’esito dell’accesso. Il nesso di strumentalità opera in senso ampio: la documentazione deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse, non prova diretta della sua lesione. La pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante valutazioni sulla decisività del documento, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento o di esercizio pretestuoso dell’accesso. Sono invece inammissibili, per violazione dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990, le richieste generiche ed esplorative che non indichino gli estremi dei documenti o elementi idonei alla loro individuazione e siano preordinate a un controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente è un dirigente in servizio presso il Comune di Palermo. Nel corso del rapporto l’amministrazione ha revocato l’incarico di “ingegnere capo” già conferitogli con determinazioni sindacali del dicembre 2022 e del gennaio 2023, attribuendolo ad altri colleghi asseritamente meno esperti. Per verificare la legittimità dell’operato del datore di lavoro e valutare la possibilità di attivare rimedi risarcitori, il ricorrente ha presentato in data 2 febbraio 2026 una richiesta di accesso avente ad oggetto cinquantanove voci documentali, comprensive di determinazioni sindacali di conferimento di incarichi, schede e provvedimenti di valutazione, contratti individuali e curricula.
L’amministrazione non ha riscontrato l’istanza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego implicito formatosi per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna dell’ente alla consegna. Nel corso del giudizio il Comune ha consegnato solo parte della documentazione, sicché il ricorrente ha insistito per l’accoglimento in relazione agli atti residui.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la parziale consegna intervenuta nelle more determina l’improcedibilità del ricorso per la documentazione già ostesa. Quanto al residuo, richiama i presupposti del diritto di accesso: un interesse giuridicamente tutelato, non coincidente con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa, e un rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta.
La strumentalità va intesa in senso ampio. La documentazione deve costituire mezzo utile per la difesa dell’interesse, non prova diretta della sua lesione. L’interesse va valutato in astratto, senza sindacare la fondatezza o l’ammissibilità dell’azione che il richiedente potrebbe proporre in base agli atti acquisiti. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 55 del 2007, sez. V, n. 5873 del 2004 e sez. VI, n. 5814 del 2002.
Il Tribunale richiama poi l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021: né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a. possono svolgere ex ante valutazioni sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio. Un simile apprezzamento compete solo al giudice investito della questione, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, cioè di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.
Applicando tali principi, il ricorso è fondato per la documentazione relativa ai fascicoli di conferimento degli incarichi: il ricorrente ha dimostrato il collegamento tra le esigenze di tutela della propria posizione giuridica e gli atti richiesti.
Diversa è la conclusione per le richieste volte ad acquisire “ogni altra documentazione contenuta nel fascicolo”. Il Collegio le ritiene palesemente generiche ed esplorative: manca l’indicazione degli estremi dei documenti o di elementi che ne consentano l’individuazione, come impone l’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. Tali richieste sono preordinate a un controllo diffuso e generalizzato sull’operato dell’amministrazione e sono pertanto inammissibili a mente dell’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990.
Il ricorso è quindi dichiarato parzialmente improcedibile e, per il resto, accolto nei limiti indicati, con condanna dell’ente alla consegna degli atti residui entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Le spese di lite sono dichiarate non ripetibili in ragione del parziale accoglimento e della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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