Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo (TAR Puglia n. 457 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata dall’interessato per l’esecuzione del giudicato. La pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito, accertando che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, non residuando alcuna utilità alla decisione. L’adempimento spontaneo dell’obbligo di pagamento della somma liquidata nella sentenza da eseguire comporta la declaratoria di improcedibilità, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito con contratti di supplenza annuale per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni indicati, oltre interessi e spese. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione alla sentenza, passata in giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente rilevato la regolarità e la tempestività del ricorso, considerando la costituzione in giudizio del Ministero, che aveva chiesto il rigetto. Nelle more del procedimento, la ricorrente depositava istanza con cui dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto al pagamento integrale della somma prevista nella sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione.

Richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il tribunale ha precisato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorché l’attività amministrativa sopravvenuta sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. La situazione verificatasi deve soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto fatto valere, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 823 del 2024).

Nel caso di specie, il pagamento della somma liquidata nella sentenza da eseguire ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa della ricorrente, rendendo il ricorso improcedibile. Il tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere e condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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