Improcedibilità del ricorso per ottemperanza per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 540 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza di annullamento di un’informazione interdittiva antimafia deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a., allorché l’atto presupposto sia stato successivamente annullato in un separato giudizio connesso, con conseguente venir meno dell’utilità concreta della pronuncia richiesta. Il giudice dell’ottemperanza, in tale evenienza, non può esaminare il merito delle censure, dovendo limitarsi a prendere atto che la decisione satisfattiva intervenuta ha già realizzato l’interesse del ricorrente all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, Sez. II, pubblicata il 25.01.2021, con la quale era stata annullata un’informativa interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani. La ricorrente aveva inoltre impugnato i provvedimenti successivamente adottati dall’Autorità prefettizia, contestandone la nullità per violazione del giudicato.

In un separato e connesso giudizio, iscritto al ruolo generale n. -OMISSIS- del 2021, la società aveva impugnato il provvedimento prefettizio originario, ottenendo una pronuncia satisfattiva di annullamento. L’amministrazione e il Ministero dell’interno si erano costituiti in giudizio per resistere alla domanda di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nell’esaminare la domanda, ha rilevato che la ricorrente, all’udienza del 14 aprile 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito, in considerazione della sopravvenuta pronuncia satisfattiva emessa nel giudizio connesso che aveva annullato l’atto presupposto.

La Sezione ha quindi applicato il disposto di cui agli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., che prevedono la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un difetto di interesse alla decisione. La pronuncia satisfattiva, intervenuta nell’altro giudizio, aveva già realizzato l’effetto utile che la ricorrente perseguiva con l’azione di ottemperanza, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione.

La pronuncia si segnala per l’affermazione del principio per cui, in materia di ottemperanza, l’eventuale annullamento dell’atto presupposto in un giudizio parallelo determina un sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più configurabile un interesse attuale e concreto della parte all’accertamento della nullità degli atti successivi o all’esecuzione del giudicato.

Il TAR ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda e della natura in rito della decisione, e ha ordinato l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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