Fissazione udienza di merito per contributi culturali (TAR Puglia n. 156 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo può essere tutelata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, quando il pregiudizio asserito dalla parte ricorrente abbia natura meramente patrimoniale e sia, quindi, eventualmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso. Tale modalità di tutela è preferita quando la sospensione cautelare potrebbe determinare effetti negativi per altri soggetti beneficiari, paralizzando l’intero settore interessato.

Il Fatto

Una società cooperativa operante nel settore dello spettacolo ha impugnato una determinazione dirigenziale della Regione Puglia con cui l’Amministrazione ha approvato gli esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito di una procedura negoziale annuale per il sostegno alle produzioni culturali. Il provvedimento impugnato disponeva la determinazione d’ufficio del contributo regionale assegnato per ciascun progetto, sulla base dei dati indicati nell’allegato al medesimo atto. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa concessione di idonea misura cautelare, deducendo un pregiudizio derivante dalla mancata assegnazione del contributo richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la trattazione del ricorso alla prima udienza pubblica di merito del mese di gennaio 2027.

A sostegno di tale decisione, il Collegio ha osservato che il pregiudizio asserito dalla parte ricorrente aveva natura meramente patrimoniale e, pertanto, sarebbe stato comunque risarcibile per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. Inoltre, un’eventuale sospensione degli atti impugnati avrebbe determinato la mancata assegnazione del contributo anche a tutte le altre beneficiarie della procedura, con conseguente paralisi dell’intero settore.

Il Tribunale ha altresì precisato che l’ammissibilità e la rilevanza della richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, avanzata nei confronti degli altri interessati alla procedura, sarebbe stata valutata nella successiva fase di merito. Ha infine compensato tra le parti le spese di lite della presente fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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