Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il Ministero inadempiente (TAR Emilia-Romagna n. 1199 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il silenzio serbato dall’amministrazione debitrice sulla mancata esecuzione del titolo esecutivo integra prova dell’inottemperanza, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione e la persistente inerzia dell’ente, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare completa esecuzione alla pronuncia, detratto quanto già corrisposto. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm. va respinta quando il titolo azionato già prevede la corresponsione degli interessi legali ex art. 1282 cod. civ., misura ritenuta equa. Decorso il termine assegnato all’amministrazione, va nominato il commissario ad acta perché provveda all’esecuzione, con spese a carico dell’ente inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, con sentenza passata in giudicato, ha accolto la domanda degli eredi di un soggetto deceduto e ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in loro favore, di somme a titolo risarcitorio, oltre interessi legali ex art. 1282 cod. civ., spese di lite e spese di consulenza tecnica.
La pronuncia, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero presso il suo domicilio reale. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e perdurando l’inadempimento, i ricorrenti hanno proposto il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza addurre alcuna giustificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame degli atti e rileva che, nonostante la rituale notificazione del titolo, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. La sentenza è altresì passata in giudicato, come attestato dal documento depositato in giudizio il 1° aprile 2025.
Di fronte al silenzio dell’Amministrazione, il Tribunale ritiene provato l’assunto dei ricorrenti circa la mancata esecuzione, applicando l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. L’inerzia non contestata diventa così elemento decisivo a sostegno della domanda.
Accertati il giudicato, l’inottemperanza dell’Autorità intimata e la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi per l’esecuzione, il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, detratti i pagamenti già effettuati.
È invece respinta la richiesta di penalità di mora. Il titolo azionato prevede già la corresponsione degli interessi legali ex art. 1282 cod. civ., misura che il Collegio giudica equa anche ai fini dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm. La funzione compulsiva della penalità risulta quindi soddisfatta dalla previsione del titolo.
All’Amministrazione è assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per l’ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega. Il Collegio precisa che il commissario è organo del giudice dell’ottemperanza e che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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