Permanenza dell’interesse alla decisione dopo mutamento dell’assetto normativo (TAR Lombardia n. 2328 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione della fissazione del ricorso, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., integra un adempimento finalizzato esclusivamente alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione. In tale sede, la dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente, che attesta il persistente interesse ad una pronuncia di merito, determina l’obbligo per il giudice amministrativo di demandare a separato provvedimento la fissazione dell’udienza pubblica di discussione, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore sanitario, impugnava la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, recante ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024, nella parte in cui prevedeva l’applicazione di una riduzione del valore del budget assegnato con contratto annuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. In via incidentale, erano gravate anche le D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XII/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di prescrivere implicitamente la medesima riduzione.
Il ricorso era stato assegnato alla Sezione Quinta del TAR Lombardia e, in data 11 marzo 2026, veniva comunicato ai difensori delle parti l’avviso di fissazione ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’avviso ex art. 72-bis cod. proc. amm. era stato ritualmente spedito e consegnato ai difensori delle parti in data 11 marzo 2026, realizzando la finalità di sollecitare le parti a manifestare la propria posizione in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse.
Nella camera di consiglio del 12 maggio 2026, il difensore della società ricorrente ha reso a verbale una dichiarazione espressa, attestando che l’interesse alla decisione del ricorso permaneva e chiedendo contestualmente la fissazione dell’udienza di discussione. Il TAR ha valorizzato tale dichiarazione quale elemento decisivo per escludere una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, che avrebbe determinato l’estinzione del giudizio.
La pronuncia si inserisce nel solco della disciplina introdotta dall’art. 72-bis cod. proc. amm., che ha tipizzato un meccanismo deflattivo del contenzioso finalizzato a intercettare le ipotesi in cui, per mutamenti normativi o fattuali, la decisione del ricorso non sia più utile per la parte. Tuttavia, quando la parte dichiara che l’interesse permane, il giudice non può prescindere da tale indicazione e deve procedere oltre nella trattazione del merito.
Pertanto, il Tribunale ha riservato ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, disponendo che la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso avverrà con separato provvedimento.
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Nota della Redazione
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