Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 454 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dal difensore a verbale d’udienza è irrituale quando difetta il mandato speciale e non sia stata notificata alle controparti, ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., e non può dar luogo a declaratoria di estinzione del giudizio. Da tale dichiarazione il giudice può nondimeno desumere, quale comportamento processuale univoco ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La carenza di interesse può essere rilevata anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti dell’art. 84 c.p.a., purché desumibile da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, gestrice di un locale da ballo con annesso bar, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la sospensione per quindici giorni delle licenze di esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 R.D. n. 773/1931, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Proponeva altresì domanda risarcitoria.

Con motivi aggiunti, la società censurava il medesimo provvedimento per difetto dei presupposti, insussistenza del nesso causale tra gli episodi indicati e i controlli e falsa rappresentazione dei fatti. Nelle more del giudizio, la società assumeva nuova ragione sociale mantenendo la medesima partita IVA. All’udienza pubblica, il difensore della ricorrente dichiarava a verbale di rinunciare al ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la dichiarazione resa a verbale come rinuncia irrituale, atteso che il difensore non era munito di mandato speciale e che la rinuncia non era stata notificata alle controparti, condizioni richieste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. per la valida estinzione del giudizio.

Tale irritualità, tuttavia, non ha impedito al Tribunale di attribuire rilievo alla dichiarazione sul piano processuale: l’art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in assenza delle formalità previste dai commi precedenti. La giurisprudenza richiamata — tra cui Consiglio di Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017 — conferma tale lettura.

La volontà di rinunciare espressa in udienza ha costituito, pertanto, atto univoco e successivo alla proposizione del ricorso, idoneo a dimostrare il venire meno dell’interesse strumentale alla decisione nel merito. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., con integrale compensazione delle spese processuali per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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