Il TAR dichiara il difetto di giurisdizione per le controversie ERP in materia di sgombero e subentro (TAR Puglia n. 466 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga a un provvedimento della pubblica amministrazione di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione. Tale principio vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice ordinario. Rientra altresì nella giurisdizione ordinaria la domanda di accertamento del diritto all’assegnazione o al subentro nel rapporto di locazione di un alloggio ERP, vertendosi in entrambi i casi su una posizione giuridica di diritto soggettivo.

Il Fatto

Il ricorrente, occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Parabita, già assegnato al padre, impugnava dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Comune aveva dichiarato l’occupazione abusiva dell’immobile e disposto lo sgombero, nonché la nota di rigetto dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo. Con il ricorso, assistito da istanza cautelare, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e, ove competente, l’accertamento del proprio diritto a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio paterno.

Si costituivano in giudizio il Comune di Parabita e l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in via preliminare, va vagliata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all’oggetto del contendere. Richiamando il principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite n. 621/2021 e da altre pronunce conformi, il TAR ha affermato che la controversia promossa da chi occupa un alloggio ERP avverso il provvedimento di rilascio e per l’accertamento del diritto all’assegnazione o al subentro nel rapporto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ad avviso del Collegio, la situazione giuridica dell’interessato è qualificabile in termini di diritto soggettivo, poiché la pretesa di conservare la disponibilità dell’immobile si oppone a un atto dell’amministrazione che non costituisce l’esito di una valutazione discrezionale del pubblico interesse, ma un atto imposto dalla legge come forma esecutiva per il recupero dell’immobile alla mano pubblica. Ne consegue che l’eventuale illegittimità dei provvedimenti può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, il quale può procedere alla loro disapplicazione.

Il TAR ha precisato che tale conclusione vale sia con riferimento alla domanda di annullamento dell’ordinanza di sgombero, sia con riferimento alla domanda di annullamento della nota di rigetto dell’istanza di regolarizzazione e di accertamento del diritto al subentro. Il Collegio ha altresì osservato che l’istanza presentata dal ricorrente non era stata formulata ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 3, L.R. Puglia n. 10/2014 ma era diretta, ex art. 13 della medesima legge, all’assegnazione dell’alloggio con subentro nell’assegnazione del padre.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Ha altresì respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per assenza dei presupposti di cui agli artt. 76 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, e ha compensato le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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