Estinzione del giudizio e improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse nel contenzioso risarcitorio contro la Regione (TAR Puglia n. 136 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo si estingue, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., qualora venga dichiarata l’interruzione del processo per il decesso di una delle parti e lo stesso non venga tempestivamente riassunto dai suoi eredi o successori. La sopravvenuta dichiarazione di non aver più interesse alla definizione della controversia, manifestata dalle parti rimanenti, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. In tali evenienze, la definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La controversia traeva origine da un ricorso proposto da un gruppo di dipendenti nei confronti della Regione Puglia, volto ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla denegata offerta di possibilità di progressione verticale di carriera. Nel corso del giudizio, all’udienza del 25 giugno 2025, veniva dichiarata l’interruzione del processo a seguito del decesso di uno dei ricorrenti originari. Il giudizio non veniva riassunto nei termini di legge dagli eredi della parte deceduta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito dell’interruzione del giudizio per il decesso del ricorrente, la mancata riassunzione da parte dei suoi eredi determinava l’estinzione del processo limitatamente alla sua posizione, in applicazione dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a..

Con riferimento agli altri ricorrenti, il Tribunale ha preso atto della memoria depositata il 22 dicembre 2025, con la quale gli stessi avevano dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia. Tale dichiarazione è stata valutata come espressione di una sopravvenuta carenza d’interesse, idonea a rendere improcedibile il ricorso.

La pronuncia si fonda, pertanto, su una valutazione di natura esclusivamente processuale, non essendosi il giudice addentrato nel merito della domanda risarcitoria. La definizione in rito della controversia, sia per la posizione del ricorrente deceduto sia per quella degli altri istanti, ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della natura della decisione adottata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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