Demolizione d’ufficio: inammissibile il ricorso se l’ordine presupposto è inoppugnabile (TAR Lazio n. 5160 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, la mancata impugnazione tempestiva dell’ordine di demolizione rende inammissibile il ricorso contro il provvedimento successivo di demolizione d’ufficio. La natura abusiva delle opere non può essere contestata se l’ordinanza presupposta è divenuta inoppugnabile. La rettifica di un errore materiale contenuto nella motivazione di un provvedimento sanzionatorio, mediante un atto di ritrattazione che sostituisce l’indicazione dell’immobile interessato, determina la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere avverso l’atto originario, dichiarato improcedibile. Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e all’omessa notifica dell’ingiunzione presupposta sono infondate quando il procedimento sanzionatorio edilizio è stato ritualmente portato a conoscenza del destinatario e la successiva attività di vigilanza ne costituisce diretta conseguenza.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Municipio XI di Roma Capitale disponeva la demolizione d’ufficio di opere abusive realizzate nell’immobile di sua proprietà. Nel ricorso introduttivo deduceva l’indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento, rilevando come esso facesse riferimento a un edificio diverso da quello di sua proprietà, e lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Successivamente, proponeva motivi aggiunti avverso la determinazione rettificata, con cui l’amministrazione correggeva l’indicazione dell’immobile interessato, riproponendo le medesime censure e deducendo l’avvenuta rimozione di uno degli abusi e l’estraneità rispetto all’altro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’atto impugnato con il ricorso introduttivo era stato rettificato dall’amministrazione, la quale aveva corretto l’errore materiale nell’indicazione dell’immobile, sostituendo il riferimento a quello sito in via di Malnome con quello effettivamente interessato dalle opere abusive. Il ricorrente aveva trasferito le proprie doglianze sull’atto di rettifica, oggetto dei motivi aggiunti. Ciò ha determinato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ne ha rilevato l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito. L’amministrazione ha dimostrato che il ricorrente aveva avuto rituale contezza dell’avvio del procedimento sanzionatorio e dell’ingiunzione a rimuovere gli abusi, notificati secondo le rispettive modalità. Le censure relative a pretese violazioni procedimentali sono state pertanto respinte, in quanto il destinatario era stato correttamente posto nella condizione di partecipare al procedimento e di conoscere l’ordine di ripristino.

Il Tribunale ha poi richiamato il principio consolidato secondo cui la mancata impugnazione tempestiva dell’ingiunzione a demolire rende inammissibile il ricorso contro la successiva demolizione d’ufficio, non potendo la natura abusiva delle opere essere contestata quando il provvedimento presupposto è divenuto inoppugnabile. Nel caso di specie, nessuna censura autonoma era stata mossa avverso l’atto presupposto, con conseguente inammissibilità del gravame accessorio per mancata impugnazione tempestiva dell’atto presupposto.

Con riferimento alla censura concernente la spontanea rimozione dell’abuso nel locale sottotetto, il Collegio l’ha ritenuta infondata, rilevando come la permanenza degli impianti idrici ed elettrici al servizio del locale costituisse indice significativo della persistente adibizione a uso abitativo. La rimozione dei soli sanitari e del mobilio non era infatti sufficiente a dimostrare il ripristino della destinazione originaria. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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