Il diniego di indizione della conferenza di servizi non è silenzio inadempimento se motivato per relationem (TAR Puglia n. 444 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. è infondata quando l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di diniego, ancorché motivato per relationem. L’atto cosiddetto “soprassessorio” ricorre solo in presenza di attività che, pur apparendo una spendita di potere, sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie defatigatorie o provvedimenti che sospendono l’iter in casi non previsti dalla legge. Non può essere rimessa in discussione, nella sede del silenzio, una questione già definitivamente risolta da precedenti pronunce giurisdizionali passate in giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, aveva ottenuto dal Comune di Lecce un permesso di costruire. Successivamente, il Comune di Squinzano, nel cui territorio l’area era nel frattempo ricaduta, aveva adottato un provvedimento sanzionatorio di demolizione per opere realizzate senza titolo, ritenuto legittimo dal TAR e dal Consiglio di Stato.
Con istanza del 23 aprile 2024, la società aveva chiesto l’indizione di una conferenza di servizi finalizzata all’adeguamento della parte narrativa del titolo edilizio alla parte grafica. Il Comune di Squinzano aveva riscontrato l’istanza con una nota dello stesso giorno, richiamando le pronunce giudiziali. La società, ritenendo insoddisfacente tale riscontro, ha agito ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dal vaglio delle eccezioni in rito sollevate dal Comune di Lecce, in quanto il ricorso è infondato nel merito. L’Amministrazione comunale ha, infatti, adottato un provvedimento espresso di diniego con la nota prot. n. 6894 del 23 aprile 2024, riscontrando con specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche la richiesta della ricorrente.
Il TAR ha respinto le contestazioni circa il carattere “soprassessorio” del provvedimento, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale figura ricorre solo in presenza di attività che eludono sostanzialmente l’obbligo di provvedere. Nel caso di specie, il Comune di Squinzano ha motivato il proprio diniego per relationem, richiamando i giudicati formatisi all’esito del contenzioso tra le parti.
Il Tribunale ha inoltre precisato che la società ricorrente non può rimettere in discussione in questa sede la questione della discrasia tra il provvedimento formale e gli allegati, essendo la stessa già definitivamente risolta dai pronunciamenti giudiziali. Le ulteriori censure sono state dichiarate generiche e indimostrate, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese processuali per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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