Contributi pubblici e revoca per inadempimento del beneficiario: la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 6 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti pubblici, una volta emanato il provvedimento concessorio del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi da parte del beneficiario attiene all’esecuzione del rapporto. Le controversie riguardanti il ritiro del contributo, che trovino fondamento non su un vizio di legittimità del provvedimento concessorio o sul contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario agli obblighi inerenti l’esecuzione del rapporto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tale fase, l’interesse alla conservazione del contributo ha la consistenza di un diritto soggettivo. Non è configurabile un’ipotesi di attività amministrativa per accordi quando il vantaggio economico sia stato attribuito con atto unilaterale a seguito di partecipazione a un bando.
Il Fatto
Una società agricola, attiva nell’allevamento bovino e suino e nel settore equestre, partecipava a un bando pubblicato nel febbraio 2020 dal GAL Terras de Olia per l’attivazione di investimenti per lo sviluppo di aziende agricole esistenti, richiedendo un contributo per adeguare le strutture di ricovero dei cavalli e realizzare un campo di addestramento equini. Con determina del 15 luglio 2022, il GAL concedeva il contributo, assegnando un termine per la realizzazione dell’intervento e la presentazione della domanda di saldo finale, poi prorogato.
La società presentava la domanda di saldo a febbraio 2024, ma il GAL, dopo un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, respingeva la domanda e revocava il contributo. Il provvedimento contestava la mancata allegazione della comunicazione di inizio lavori, richiesta dall’art. 15, lett. f) del bando, trattandosi di opere non realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 15, c. 2, lett. b), l.r. 23/1985. La società impugnava il provvedimento, deducendo plurimi vizi. Si costituivano il Ministero, ARGEA e il GAL eccependo, rispettivamente, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di ARGEA, non avendo quest’ultima emanato l’atto impugnato. Nel merito, ha rilevato che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato anche dalle Sezioni Unite n. 19484 del 2024, secondo cui, in materia di finanziamenti pubblici, la fase successiva alla concessione del contributo attiene all’esecuzione del rapporto.
La Corte ha precisato che, una volta emesso il provvedimento concessivo, la verifica degli obblighi del beneficiario riguarda l’esecuzione del rapporto e non la legittimità dell’atto. Ne consegue che le controversie relative al ritiro del contributo, quando fondate sull’inadempimento del beneficiario e non su vizi del provvedimento concessorio o sul contrasto con il pubblico interesse, sono devolute al giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo assume consistenza di diritto soggettivo.
Nel caso di specie, la controversia concerneva il rigetto del saldo finale e la revoca della concessione per violazione dell’art. 15, lett. f) del bando, ossia per la mancata allegazione della comunicazione di inizio lavori. Il GAL aveva esercitato il controllo sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla lex specialis, riscontrando una presunta violazione della normativa edilizia. Il provvedimento era quindi basato su un ritenuto inadempimento della beneficiaria, non su un vizio di legittimità dell’originaria concessione.
Il Tribunale ha infine escluso la configurabilità di un’attività amministrativa per accordi, rilevando che il vantaggio economico era stato attribuito con atto unilaterale a seguito della partecipazione al bando. Ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale autorità competente e compensando le spese di lite per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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