Annullamento della pretermissione e rinnovo della gara dalla fase delle offerte (TAR Lazio n. 11444 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dell’atto di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara comporta, quale effetto conformativo, la doverosa riammissione in gara dell’operatore illegittimamente pretermesso. La regola enunciata dall’Adunanza Plenaria n. 30/2012, che limita il rinnovo degli atti alla sola valutazione dell’offerta dell’escluso, ferme restando le offerte già scrutinate degli altri concorrenti, presuppone che l’operatore abbia già presentato la propria offerta; ove tale presupposto manchi, l’annullamento della pretermissione non può essere eseguito tramite ammissione postuma alla presentazione dell’offerta, ma impone il rinnovo del procedimento di gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte. L’annullamento di un atto inserito in una sequenza procedimentale determina la rinnovazione degli atti successivi, senza caducazione di quelli anteriori.
Il Fatto
La società Apus Enterprises Ltd (dba Global Vision Group) aveva manifestato interesse all’indagine di mercato indetta da Rai per l’affidamento di servizi di produzione e post-produzione radiotelevisiva a New York e Washington. Con nota del 5 giugno 2025, la stazione appaltante non invitava la società alla procedura negoziata, applicando il principio di rotazione in quanto esecutrice uscente. Il TAR Lazio, con sentenza del 20 gennaio 2026, aveva annullato tale nota, ritenendo illegittima l’applicazione del principio di rotazione in una procedura aperta a tutti gli operatori e ordinando a Rai di invitare la ricorrente alla fase successiva. Nelle more del giudizio, la procedura era però proseguita fino alla formazione della graduatoria provvisoria.
Rai ha quindi proposto ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza, chiedendo se fosse possibile procedere all’ammissione postuma con valutazione dell’offerta da parte della Commissione, ovvero se l’effetto conformativo imponesse l’annullamento dell’intera selezione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rammentato la regola generale secondo cui l’annullamento di un atto inserito in una sequenza procedimentale comporta la rinnovazione degli atti successivi, senza caducazione di quelli anteriori, essendo irrilevante che l’annullamento derivi da pronuncia giurisdizionale o da autotutela.
La Sezione ha quindi esaminato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 30/2012, richiamato da Rai, il quale prevede che, nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’annullamento dell’esclusione sopravvenuto alla formazione della graduatoria comporti la rinnovazione limitata alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, senza necessità di rinnovare la gara dalla ripresentazione delle offerte.
Il giudice ha però rilevato che tale principio non è applicabile alla fattispecie: l’operatore non aveva presentato alcuna offerta, mentre il presupposto dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria risiede proprio nell’avvenuta presentazione dell’offerta da parte dell’operatore escluso, contestualmente a quelle degli altri concorrenti. L’ammissione postuma all’analisi comparativa di un’offerta formulata in un momento successivo e con conoscenza delle offerte altrui altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
Pertanto, il TAR ha chiarito che l’effetto conformativo dell’annullamento della pretermissione consiste nella doverosa riammissione in gara, ma che la stazione appaltante non deve procedere ad ammissione postuma alla presentazione di un’offerta, bensì al rinnovo del procedimento di gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte, con conseguente riapertura dei termini e nuova valutazione comparativa da parte della Commissione.
La sentenza ha compensato le spese del giudizio, considerato l’interesse di tutte le parti alla corretta esecuzione della pronuncia.
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Nota della Redazione
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