Danno da malasanità: spese protesiche e danno pensionistico non si negano per la sola esistenza del SSN o l’età pensionabile (Cass. 16925/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 16925 del 29 maggio 2026 (cc. 21 maggio 2026; R.G.N. 8452/2024) — Presidente Emilio Iannello, Relatore Marilena Gorgoni.

Provvedimento con oscuramento dei dati identificativi disposto ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Il principio

Le spese mediche e protesiche causalmente riconducibili all’illecito sono, di regola, integralmente risarcibili, anche se sostenute presso strutture private, purché necessarie o utili: non sussiste alcun obbligo del danneggiato di rivolgersi al servizio sanitario nazionale, e la mera possibilità di accedervi non esclude il risarcimento, potendo rilevare l’evitabilità del maggior costo solo se il danneggiante la eccepisce e la prova rigorosamente (art. 1227, comma 2, c.c.). Il danno futuro si accerta secondo la “rilevante probabilità” ancorata alla normalità causale, non con i criteri di certezza del danno già verificatosi: a fronte dell’amputazione e della protesizzabilità accertata, il giudice deve disporre la consulenza tecnica, non negare il ristoro per difetto di prova. Il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce nella vita lavorativa, perché la riduzione del reddito incide anche sul futuro trattamento pensionistico (sistema contributivo): limitarlo automaticamente all’età pensionabile ne comporta la sottostima.

Il fatto

Un paziente, per la comparsa di dolori all’arto inferiore destro, veniva indirizzato a un ecodoppler eseguito però solo sul versante venoso e con esito negativo; nonostante la persistenza dei sintomi non venivano disposti approfondimenti sul versante arterioso, sino al ricovero con diagnosi di trombosi arteriosa diffusa, esitata nell’amputazione dell’arto. Agiva contro il medico di base e la struttura sanitaria (e i rispettivi assicuratori) per il risarcimento. Il Tribunale accertava la pari responsabilità; la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma, escludeva le spese future di protesizzazione avanzata e limitava il danno da perdita della capacità lavorativa al periodo fino all’età pensionabile. Il danneggiato ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il secondo motivo. Aver negato le spese di protesizzazione avanzata per l’assenza di una prescrizione del SSN e per la sola possibilità di accedere alle prestazioni pubbliche significa introdurre un requisito estraneo al diritto al risarcimento: i costi riconducibili all’illecito sono risarcibili anche presso strutture private, salvo che il danneggiante provi l’evitabilità del maggior costo ex art. 1227, comma 2, c.c. Inoltre, di fronte a un’accertata protesizzabilità e a un quadro tecnico riconosciuto insufficiente, il giudice doveva disporre una c.t.u. e non arrestarsi al difetto di prova, tanto più che il danno futuro va accertato secondo rilevante probabilità e non con i criteri del danno già verificatosi.

La Corte accoglie anche il terzo motivo. Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non si esaurisce nel periodo di attività: in un sistema previdenziale contributivo la riduzione del reddito si riflette sulla futura pensione. Limitare automaticamente il risarcimento alla vita lavorativa residua, senza liquidare la componente pensionistica né escludere lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, si risolve in una sottostima del danno, in contrasto con il principio di integrale riparazione (art. 1223 c.c.; Cass. n. 34108/2024).

Il dispositivo

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il primo (sulle spese di lite) e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Implicazioni pratiche

Per il danneggiato da responsabilità sanitaria, l’esistenza del SSN non è una barriera al risarcimento delle spese protesiche private, e l’incertezza tecnica va colmata con la c.t.u., non usata per negare il danno. Sul fronte reddituale, la perdita di capacità lavorativa va proiettata oltre l’età pensionabile per la ricaduta previdenziale, pena la sottostima del pregiudizio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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