Improcedibilità del ricorso per omesso deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 7674 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. quando la sentenza impugnata non sia stata depositata, anche se il ricorrente abbia dichiarato nelle premesse dell’atto di averla prodotta in copia conforme, qualora il documento non risulti presente in atti, né nei documenti delle controparti, né nel fascicolo d’ufficio. L’onere di deposito incombe sul ricorrente e non può ritenersi assolto da mere indicazioni formali contenute nel ricorso. La declaratoria di improcedibilità consegue al riscontro obiettivo della mancanza materiale del documento e comporta la condanna alle spese e il versamento del contributo unificato.
Il Fatto
Due medici, che avevano frequentato i corsi della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia presso un ateneo tra il 1994 e il 2002, convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda con sentenza del 2017; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8181/2022, rigettava il gravame. I due medici proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre le amministrazioni e l’ateneo resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censuravano la sentenza d’appello per violazione degli artt. 1218 cod. civ., della direttiva 93/16/CEE, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 291 TFUE, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere adempiuti gli obblighi di adeguata remunerazione degli specializzandi con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, senza considerare la domanda di risarcimento per il tardivo recepimento.
La Corte ha rilevato preliminarmente la mancata produzione della sentenza impugnata. I ricorrenti avevano indicato nelle premesse del ricorso che la sentenza n. 8181/2022 della Corte d’appello di Roma, non notificata, era stata allegata in copia conforme attestata, ma il documento non risultava presente in atti, né nei documenti depositati dai controricorrenti, né nel fascicolo d’ufficio.
Tale circostanza ha determinato l’applicazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che impone il deposito della sentenza impugnata entro il termine perentorio previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. L’improcedibilità è stata dichiarata conseguentemente, essendo il deposito un requisito formale indispensabile per la valutazione del ricorso. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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