Correzione errore materiale non emendabile: omessa pronuncia va impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 15651 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c. è funzionale all’eliminazione di semplici errori di redazione del documento e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione né sopperire a una omessa pronuncia in senso stretto, censurabile esclusivamente con l’impugnazione. La mancata statuizione su una questione esplicitamente prospettata da una parte integra, infatti, un’omissione che non può essere colmata tramite un provvedimento che ha natura sostanzialmente amministrativa. Ne consegue che la condanna alla restituzione, pronunciata in sede di correzione di errore materiale a fronte di una domanda rimasta indecisa, è illegittima, dovendo la relativa statuizione essere domandata al giudice dell’impugnazione.
Il Fatto
Nel 2013 il contribuente adiva il Tribunale di Modena chiedendo la condanna al risarcimento dei danni della compagnia di assicurazioni presso cui operava il promotore finanziario, autore di condotte illecite, e della società di cui quest’ultimo era socio. Il Tribunale accoglieva la domanda. In riforma parziale, la Corte d’Appello di Bologna rigettava la domanda nei confronti delle compagnie, ritenendo la condotta colposa del danneggiato di rilevanza eziologica esclusiva ai sensi dell’art. 1227 c.c., e condannava l’attore alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Con successivo provvedimento, la Corte territoriale disponeva la correzione di errore materiale della sentenza, condannando il danneggiato alla restituzione di un’ulteriore somma a favore della compagnia assicuratrice, come da domanda di quest’ultima rimasta priva di statuizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte opera una preliminare ricognizione dei principi in materia di responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della compagnia per i fatti del promotore, precisando che il fondamento va rinvenuto nel rapporto di occasionalità necessaria tra l’illecito e le mansioni del preposto. Sottolinea che tale responsabilità si combina con la regola di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., che contiene una regola di causalità materiale, rilevabile anche d’ufficio: l’eventuale contributo causale del danneggiato è di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità soggettiva della condotta. L’efficacia eziologica esclusiva della condotta del danneggiato può configurarsi in presenza di un coinvolgimento soggettivo marcato, come nel caso dell’acquiescenza a condotte irregolari del preposto. Nel caso di specie, la valutazione della Corte territoriale, fondata su elementi fattuali quali l’accordo con l’agente e il pagamento in contanti, risulta corretta e non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto ai motivi di ricorso, la Corte dichiara inammissibili le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di omesso esame di un fatto decisivo, in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità, il cui sindacato sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile). Rigetta, altresì, la censura relativa alla violazione del giudicato, sia civile che penale, chiarendo che il giudicato formatosi in un giudizio tra terzi o nei confronti dell’imputato non spiega efficacia riflessa nei giudizi proposti contro soggetti diversi per un titolo autonomo di responsabilità.
La Corte accoglie, invece, il motivo concernente l’illegittimo utilizzo del procedimento di correzione di errore materiale. La domanda della compagnia di condanna alla restituzione era stata espressamente proposta e la sua mancata decisione integra una omessa pronuncia in senso stretto, emendabile solo con l’impugnazione. Il provvedimento di correzione non può colmare una lacuna del decisum, poiché il rimedio ex art. 287 c.p.c. difetta dei presupposti, del contenuto e dell’effetto di una pronuncia giurisdizionale, avendo natura amministrativa. Tale conclusione non è scalfita dall’orientamento che ammette la correzione quando manchi la mera esplicitazione di un comando, poiché nel caso di specie l’omissione richiedeva una vera attività di valutazione e di giudizio.
Accolto il ricorso incidentale, la Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui è stata modificata dal provvedimento di correzione e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, perché si pronunci sulla domanda di restituzione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione