Sanzione per difformità edilizia annullata per omessa motivazione (TAR Puglia n. 372 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per difformità edilizie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011 deve specificare analiticamente quali siano le difformità contestate rispetto al titolo abilitativo e le ragioni per cui le comunicazioni effettuate in fase realizzativa ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 380/2001 non siano idonee a legittimarle. La stessa sanzione risulta illegittima ove non dia conto dell’applicabilità ratione temporis della norma sanzionatoria, tenuto conto che l’art. 15, comma 4, L.R. Puglia 25/2012 ne limita l’operatività alle irregolarità commesse successivamente alla sua entrata in vigore. L’Amministrazione è altresì tenuta a motivare congruamente i criteri di determinazione del quantum della sanzione, non potendo supplire a tale obbligo il mero rinvio a una delibera di Giunta comunale, atteso l’ampio divario tra minimo e massimo edittale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un impianto fotovoltaico di potenza 998,40 kWp assentito con DIA del 21 marzo 2008 ai sensi dell’art. 27 L.R. Puglia 1/2008, aveva comunicato al Comune, in fase di realizzazione, alcune modifiche progettuali: lo spostamento del cancello di ingresso per esigenze di manutenzione della linea elettrica e l’adozione di una struttura di sostegno più leggera, con pali infissi nel terreno e senza basamenti in calcestruzzo. L’impianto era stato ultimato nel giugno 2011 ed era entrato in esercizio il successivo 30 luglio.
A distanza di oltre otto anni, il Comune aveva avviato il procedimento di verifica della regolarità urbanistico-edilizia e, con ordinanza dirigenziale n. 510 del 3 dicembre 2019, aveva ingiunto alla società, in solido con le imprese esecutrici e il direttore dei lavori, il pagamento di una sanzione di € 30.000,00 per asserite difformità dal progetto assentito. A seguito delle osservazioni della società, l’Amministrazione aveva rideterminato l’importo in € 19.928,00, confermando l’atto. La società ha quindi impugnato i provvedimenti deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione e l’illegittima applicazione della normativa sanzionatoria sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso ravvisando un difetto di motivazione di carattere assorbente. In primo luogo, l’ordinanza impugnata non specifica quali siano le difformità contestate né le ragioni per cui le comunicazioni effettuate dalla società ai sensi dell’art. 6, comma 2, TU edilizia non sarebbero idonee a legittimare le modifiche realizzative. L’art. 7 L.R. 25/2012, infatti, richiede la procedura abilitativa semplificata solo per le varianti di carattere sostanziale, mentre il Comune aveva espressamente qualificato le modifiche come “non sostanziali” nella nota di rettifica del 14 febbraio 2020.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’atto non esplicita le ragioni per cui, in ragione dell’epoca di realizzazione delle opere, dovrebbe trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 44 d.lgs. 28/2011, considerato che l’art. 15, comma 4, L.R. 25/2012 ne limita l’operatività alle irregolarità commesse successivamente alla sua entrata in vigore. La mancata considerazione delle osservazioni prodotte dal tecnico della società in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento — delle quali l’ordinanza nega addirittura la ricezione — integra ulteriormente il vizio.
Il difetto motivazionale investe anche la determinazione del quantum. Il Collegio, richiamando il precedente di TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1356 del 2019, ha affermato che il richiamo alla delibera di Giunta comunale n. 340/2012 non è sufficiente a motivare la quantificazione della sanzione, tenuto conto del notevole divario tra il minimo e il massimo edittale e della necessità che l’esercizio del potere discrezionale sia ancorato allo specifico caso concreto, secondo il principio consolidato per cui la determinazione dell’ammontare deve essere congruamente motivata ex art. 3 legge 241/1990.
Alla luce delle esposte considerazioni, la sussistenza del vizio di natura assorbente ha comportato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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