Emersione lavoro irregolare: prova della presenza richiede data certa (TAR Lombardia n. 1433 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura speciale di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. nella l. n. 77/2020, richiede che lo straniero abbia soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 in forza di dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. La prova della presenza non può essere fornita mediante dichiarazioni testimoniali, prescrizioni mediche su carta libera non confermate dal sanitario e ricevute di acquisto prive di data certa. La disciplina è rivolta a chi, senza soluzione di continuità, fosse presente in Italia nel periodo immediatamente antecedente al lockdown nazionale.
Il Fatto
Con decreto del 4 ottobre 2021, notificato il successivo 29 ottobre, la Prefettura ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente e dal suo datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava sul mancato assolvimento dell’onere di comprovare la presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria. A sostegno ha prodotto la dichiarazione testimoniale del rappresentante legale di una ONLUS del 9 ottobre 2020, un certificato medico del 21 maggio 2021 e la ricevuta di acquisto di un telefono cellulare del 15 febbraio 2020. L’amministrazione ha resistito, richiamando la circolare ministeriale prot. n. 4623 del 17 novembre 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il tenore dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, che subordina la procedura alla circostanza che lo straniero sia stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, ovvero abbia soggiornato in Italia anteriormente a tale data in forza di dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. In entrambi i casi lo straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
La circolare ministeriale prot. n. 4623 del 17 novembre 2020 ha precisato che la prova della presenza deve essere costituita da attestazioni rilasciate da organismi pubblici e che non possono ammettersi dichiarazioni testimoniali. La Corte ha osservato che la disciplina è sostanzialmente rivolta a chi, senza soluzione di continuità, fosse presente in Italia nel periodo immediatamente antecedente al lockdown nazionale.
Nel percorso argomentativo il Collegio ha richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 4371 del 2024, nonché, in termini, TAR Lombardia n. 233 del 2025, TAR Lombardia n. 18 del 2025, TAR Lombardia n. 4 del 2025 e TAR Lazio n. 528 del 2024, a conferma dell’orientamento consolidato sul punto.
Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto la documentazione prodotta inidonea a comprovare la presenza anteriormente all’8 marzo 2020. La dichiarazione proveniva da un’organizzazione privata, priva di data certa e di numero di protocollo; la prescrizione medica era redatta su carta libera da un professionista privato, non confermata dal sanitario e sfornita di data certa; la ricevuta di acquisto del telefono era parimenti priva di data certa e di numero progressivo identificativo.
Il ricorso è stato pertanto respinto. Il Collegio ha nondimeno disposto la compensazione delle spese del giudizio per giusti motivi.
Nota della Redazione
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