La prescrizione di mantenere un impianto “carrato” è inattendibile se priva l’intervento di sicurezza strutturale (TAR Puglia n. 368 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato da un soggetto cointeressato che, al momento dell’intervento, non sia ancora decaduto dal termine per proporre ricorso principale, mentre è inammissibile, perché tardivo, l’intervento litisconsortile spiegato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a., anche se formalmente qualificato come adesivo dipendente. Non è atto meramente confermativo non impugnabile l’autorizzazione paesaggistica rilasciata all’esito di un nuovo procedimento, con distinta istanza, rinnovata istruttoria e nuovo parere della Commissione locale per il paesaggio, ancorché il parere richiami per relationem il precedente. È illegittima, perché frutto di errore tecnico e manifesta irragionevolezza, la prescrizione che impone il mantenimento delle caratteristiche di amovibilità di un impianto di telecomunicazioni quando l’implementazione tecnologica comporti un incremento delle sollecitazioni e un rischio strutturale rilevante.

Il Fatto

La società ricorrente, insieme ad altri gestori, aveva presentato istanza per l’adeguamento tecnologico di un impianto di telecomunicazioni esistente, con sostituzione delle antenne e installazione di nuove apparecchiature. Il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica subordinandola alla condizione che l’infrastruttura mantenesse invariate le caratteristiche di amovibilità e che le nuove antenne non superassero l’altezza di quella originaria.

La società impugnava la prescrizione, deducendo l’inattendibilità della valutazione tecnica: il mantenimento del c.d. impianto “carrato”, con l’aggiunta di nuove antenne, avrebbe pregiudicato la stabilità e la sicurezza della struttura, rendendo irrealizzabile l’intervento. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della precedente autorizzazione del 2022, richiamata per relationem.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto scrutinato le questioni pregiudiziali, distinguendo tra intervento adesivo autonomo (litisconsortile) e intervento adesivo dipendente. Il primo postula che l’interveniente, in quanto cointeressato, non sia decaduto dall’esercizio dell’azione autonoma, dovendo essere spiegato entro il termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a.; il secondo, invece, può intervenire anche dopo la scadenza del termine, non proponendo motivi autonomi.

Applicando tali principi, l’intervento della società Wind Tre è stato ritenuto ammissibile, non risultando contestata l’omessa notifica del provvedimento e la conoscenza dello stesso solo con la notifica del ricorso. Quello della società Vodafone, notificato a distanza di mesi, è stato invece dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente estromissione dal giudizio e inutilizzabilità degli scritti difensivi e della produzione documentale, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c..

Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’autorizzazione del 2022, il Collegio l’ha respinta: l’atto impugnato non è meramente confermativo del precedente, essendo stato adottato su una diversa istanza, a fronte di un progetto differente e all’esito di una rinnovata istruttoria (nuovo parere ARPA e della Commissione paesaggistica). Il richiamo per relationem al parere precedente si inserisce in una serie procedimentale autonoma, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4292 del 2024.

Nel merito, la censura è stata accolta: la verificazione disposta in corso di giudizio ha evidenziato che la prescrizione del mantenimento dell’impianto “carrato” è inattendibile, poiché le nuove apparecchiature comportano un incremento delle superfici esposte al vento e dei carichi sul palo, con sollecitazioni inammissibili per una struttura concepita secondo vecchie norme di calcolo. Le piattaforme carrate perderebbero i requisiti di omologazione con qualsiasi modifica, mentre le condizioni di degrado confermano l’inidoneità a ospitare le nuove tecnologie.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento in parte qua del provvedimento e salvo riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, con compensazione delle spese di lite e condanna dell’Amministrazione alle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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