Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 143 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è divenuto definitivo prima della notificazione e del deposito del ricorso e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, oltre interessi, per le annualità in cui la somma non era stata corrisposta.

Formatosi il giudicato, la parte creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del titolo e la nomina di un commissario in caso di persistente inadempienza, chiedendo anche la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 15 novembre 2024, quindi prima della notificazione e del deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria competente con certificazione del 14 febbraio 2025. Il titolo era stato inoltre notificato all’Amministrazione presso la sede reale il 19 maggio 2024.

È decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *