Verificazione ex art. 66 c.p.a.: no alla revoca dell’ordinanza istruttoria e nuovo verificatore (TAR Puglia n. 365 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. n. 9/2017, costituisce atto meramente consequenziale e doveroso rispetto al parere favorevole di compatibilità regionale, sicché la sua sopravvenienza non determina l’improcedibilità del ricorso avverso il parere stesso, non essendo venuta meno ogni residua utilità della pronuncia. L’ordinanza che dispone una verificazione ex art. 66 c.p.a., facendo salve le questioni di rito, non richiede la previa delibazione di queste ultime, ben potendo il giudice definire la controversia con la decisione finale in base alla ragione più liquida. Il quesito verificatorio è legittimamente formulato per relationem alle censure specifiche dedotte nel ricorso principale e in quello incidentale, senza necessità di enucleazione analitica di ogni singola questione fattuale.

Il Fatto

La società ricorrente, cessionaria di un centro dialisi cui era stata revocata l’autorizzazione e l’accredito per interruzione dell’attività, ha impugnato la determina regionale con cui, all’esito di una procedura comparativa, era stato rilasciato parere favorevole di compatibilità al progetto presentato dalla controinteressata per la realizzazione di un nuovo centro dialisi con otto posti tecnici. Alla base della selezione, disciplinata dalla delibera G.R. n. 2037/2013, la Regione aveva attribuito alla controinteressata un punteggio complessivo di ventitré punti e alla ricorrente di diciannove, sulla scorta delle relazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente.

Il ricorso principale era stato integrato da un ricorso incidentale della controinteressata, volto a censurare la valutazione del progetto della ricorrente. Nelle more del giudizio, il Comune aveva rilasciato alla controinteressata l’autorizzazione alla realizzazione della struttura, dedotta dalle amministrazioni resistenti quale causa di improcedibilità del gravame. Con ordinanza n. 5/2026, il TAR aveva disposto una verificazione sull’attribuzione dei punteggi, contro la quale la controinteressata e l’ASL avevano proposto istanza di revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso la manifesta improcedibilità del ricorso principale, qualificando l’autorizzazione comunale alla realizzazione alla stregua di atto dovuto e vincolato, diretto esplicarsi della verifica di compatibilità regionale e distinto dal titolo abilitativo edilizio. Tale atto, avente anche carattere provvisorio e durata biennale, non consuma l’interesse della ricorrente, che conserva un’utilità strumentale alla caducazione del presupposto procedimentale alla base della sequenza autorizzatoria.

Quanto alle istanze di revoca dell’ordinanza istruttoria, il Tribunale ha evidenziato che la verificazione può essere legittimamente disposta prima della definizione delle questioni di rito, residuando la possibilità per il giudice di decidere la causa in base alla ragione più liquida. La formulazione del quesito non è generica, essendo calibrata sulle censure specifiche dedotte nei due ricorsi, né sussiste alcuno sconfinamento nell’accertamento di merito, riservato alla successiva valutazione del giudice.

Ha invece accolto la sola richiesta di sostituzione del verificatore, disponendo la revoca dell’incarico conferito al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto e individuando, di concerto con le parti, il nuovo organo verificatore nel Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Lecce. Il termine per il deposito della relazione è stato fissato in sessanta giorni, con rinvio della causa all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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