Piano d’ambito del servizio idrico, competenza esclusiva dell’ente di governo (TAR Sicilia n. 2324 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le competenze in materia di redazione, adozione e aggiornamento del piano d’ambito del servizio idrico integrato e del relativo piano economico-finanziario spettano in via esclusiva all’ente di governo dell’ambito, ai sensi degli artt. 141 e 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 19/2015. Il commissario nominato presso il Comune in via sostitutiva, per l’adesione alla società mista, è privo di attribuzioni in materia di pianificazione d’ambito e la sua deliberazione non spiega efficacia vincolante nei confronti dell’ente di governo, né impone a quest’ultimo una motivazione rafforzata per discostarsene. Il diniego di inserimento nel piano economico-finanziario di costi non asseverati e non riscontrati è legittimo e doveroso, poiché il piano garantisce l’equilibrio della gestione e la corretta allocazione dei rischi, e l’inserimento di oneri non verificati si traduce in un illegittimo aggravio tariffario a carico degli utenti.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ente di governo dell’ambito ha respinto l’istanza di inserimento, nel piano economico-finanziario del nuovo gestore, degli effetti economici dell’intervento di efficientamento energetico degli impianti di sollevamento e distribuzione delle acque di falda, oggetto di una convenzione stipulata dal Comune stesso. Il diniego si fondava su criticità documentali che impedivano di accertare la legittimità della procedura, la regolare esecuzione e il collaudo delle opere, la convenienza economica dell’intervento e il nesso tra risparmi e canoni.
Il ricorrente ha sostenuto che l’ente di governo avrebbe dovuto conformarsi alla deliberazione commissariale che aveva dato atto dei costi pluriennali posti a carico del Comune, lamentando l’assenza di un accertamento sostanziale e l’omessa valutazione di soluzioni alternative, come la rimodulazione o il riconoscimento parziale degli oneri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dalle questioni in rito, ha escluso che l’ente di governo dovesse conformarsi alla deliberazione commissariale o fornire una motivazione rafforzata. Ai sensi degli artt. 141 e 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 19/2015, le competenze in materia di pianificazione appartengono in via esclusiva all’ente di governo dell’ambito. Il commissario nominato presso il Comune ha esercitato i poteri sostitutivi ai soli fini dell’adesione alla società ed era privo di attribuzioni in materia di pianificazione: un organo del Comune non può espropriare l’ente di governo delle proprie funzioni programmatorie.
Il diniego è apparso legittimo e doveroso. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e un parere precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Tribunale ha qualificato il piano economico-finanziario come strumento nel quale sono rappresentati i presupposti dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, presupposto della sostenibilità dei rischi trasferiti al concessionario. La sua congruenza è condizione preliminare di attendibilità e fattibilità della proposta, e l’attendibilità dei dati incide sulla validità dell’intera operazione economica.
L’istruttoria ha disvelato l’inattendibilità dell’operazione. Il Comune non ha depositato tempestivamente i verbali di avvio e conclusione dei lavori; gli atti di collaudo sono tardivi, privi delle sottoscrizioni del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento e sprovvisti della descrizione delle verifiche e della contabilità finale. Sono stati omessi gli atti di gara, i calcoli di convenienza e i flussi finanziari; manca un’adeguata analisi costi-benefici. Sono emerse variazioni sostanziali dei parametri della convenzione tra l’esito della gara e la stipula, con modifiche non autorizzate della durata e del canone.
Il Tribunale ha inoltre escluso l’invocabilità della buona fede o di un’aspettativa qualificata, per la mancata cooperazione del Comune nelle fasi di compilazione del piano e per la stipula della convenzione in totale autonomia. Il gestore non percepisce alcuna quota tariffaria correlata agli investimenti non inseriti nel piano, poiché le tariffe riconoscono la remunerazione sui costi efficienti e asseverati. L’eventuale utilità materiale degli impianti potrà formare oggetto di separata regolazione civilistica, ma non giustifica lo stravolgimento delle tariffe d’ambito. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.