Requisito di capacità tecnica: servizi analoghi e frazionamento dei periodi di prestazione (TAR Puglia n. 122 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno due servizi analoghi a quello in affidamento, della durata di tre anni, impone che ciascun servizio pregresso abbia una durata triennale. Il requisito non può ritenersi soddisfatto attraverso il cumulo delle durate di servizi prestati in periodi diversi, poiché la possibilità di frazionamento prevista dalla lex specialis riguarda esclusivamente le tipologie di prestazioni – che possono essere presenti in un unico contratto o in contratti diversi – e non già i periodi di svolgimento del servizio. Il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare il mancato possesso ab initio di un requisito di ordine speciale, poiché tale istituto consente di emendare solo le carenze o irregolarità attinenti all’allegazione dei requisiti di ordine generale.
Il Fatto
La ricorrente, associazione di volontariato, partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Grottaglie per l’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario per la durata di tre anni, venendo esclusa per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 9.3 del Disciplinare di gara. Il provvedimento di esclusione, adottato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, era fondato sulla ritenuta insussistenza del requisito consistente nell’aver eseguito almeno due servizi analoghi della durata di tre anni negli ultimi dieci anni. L’operatore economico impugnava l’esclusione, deducendo che la durata triennale dei pregressi servizi potesse intendersi come dato complessivo e cumulativo dei servizi prestati.
Successivamente, la ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la determinazione con cui il Comune, dopo aver annullato in autotutela la precedente aggiudicazione per errata indicazione del ribasso d’asta, aveva provveduto a sostituire l’atto annullato e ad aggiudicare definitivamente il servizio all’associazione controinteressata. Nell’ambito del giudizio cautelare, la ricorrente lamentava anche la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ritenendo, nella cognizione sommaria propria della fase, il ricorso non assistito da fumus boni juris. L’esame della clausola del disciplinare di gara, che prescriveva l’esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno due servizi analoghi a quello in affidamento, ha condotto il Collegio a escludere l’interpretazione proposta dalla ricorrente.
Secondo il Collegio, la disposizione richiede che ciascun servizio pregresso sia analogo per tipologia di prestazioni – gestione di canili comunali, sanitari e rifugi – e per durata, ossia triennale. Il tenore letterale della clausola non consente di ritenere che la durata triennale possa essere soddisfatta cumulando la durata di servizi svolti in periodi differenti. Il riferimento al frazionamento delle tipologie di prestazioni, che possono essere presenti in un unico contratto o in contratti diversi, attiene infatti alle prestazioni e non ai periodi di svolgimento del servizio.
Quanto alla doglianza relativa al soccorso istruttorio, il Collegio l’ha ritenuta infondata, richiamando il principio per cui tale istituto consente di sanare le carenze attinenti all’allegazione dei requisiti di ordine generale ma non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, che strutturano i termini dell’offerta con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni. Nel caso di specie, il requisito non era posseduto ab initio dalla ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità di attivare il soccorso istruttorio.
Il Tribunale ha conseguentemente respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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