Carta docente ai precari: TAR ordina l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 61 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato, che riconosce al docente precario il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni di servizio svolti, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e la sua mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione legittima l’esperimento del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica della copia conforme all’originale ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ.. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin da subito un commissario ad acta.

Il Fatto

Una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma di € 1.000,00. Il giudice civile aveva fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti.

Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica all’Amministrazione, quest’ultima rimaneva inadempiente. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro attraverso l’attestazione resa dal Tribunale di Larino. Ha inoltre ritenuto adeguata la notifica del titolo esecutivo effettuata dalla ricorrente in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione, in data antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il Collegio ha richiamato le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, evidenziando come, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non sia più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva per dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario. È sufficiente la copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quanto al titolo azionato, il TAR ha ricordato che le sentenze del giudice ordinario del lavoro rimaste ineseguite possono trovare attuazione tramite il rimedio dell’ottemperanza, previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il Collegio ha accertato che la somma richiesta corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire, precisando che il riferimento agli “interessi o rivalutazione” contenuto nel ricorso costituiva un mero refuso, non essendo stati riconosciuti dal giudice civile.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione. Ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni su istanza della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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