Acquisizione ex art. 42-bis: al giudice ordinario le questioni sull’indennizzo (TAR Sardegna n. 615 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta l’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, per l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione. Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le pretese che possano avere ad oggetto l’entità dell’indennizzo o la misura del risarcimento del danno. La sentenza che accerta l’illegittimità dell’occupazione e impone la restituzione dell’area non preclude all’Amministrazione l’esercizio del potere di acquisizione sanante.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Siniscola, impugnava gli atti con cui l’ANAS aveva disposto l’acquisizione dei terreni ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, a seguito dell’occupazione risalente al 1970. La vicenda traeva origine dalla sentenza del TAR Sardegna n. 32/2020, che aveva accertato l’illegittimità dell’occupazione, condannando l’Amministrazione alla restituzione dei fondi, salva la facoltà di attivare il procedimento sanante.
Avverso i provvedimenti di acquisizione la ricorrente deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la determinazione erronea dell’indennità, l’insufficienza dell’indennizzo, l’errore nel calcolo del risarcimento per l’occupazione senza titolo e la violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ANAS, distinguendo tra le diverse domande proposte. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui le censure attenevano alla misura dell’indennità e al risarcimento del danno. Trattandosi di contestazioni sul quantum debeatur, la cognizione spetta al giudice ordinario, in conformità al consolidato principio che devolve al giudice amministrativo le sole questioni sulla legittimità dell’atto acquisitivo.
Quanto al merito delle residue censure, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. La documentazione prodotta dall’Amministrazione comprovava l’avvenuto perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, smentendo la lamentata omissione dell’avviso di avvio del procedimento. La circostanza che la ricorrente fosse a conoscenza della sentenza n. 32/2020 e avesse già promosso iniziative giudiziarie con i germani induceva a ritenere che la stessa fosse comunque nella condizione di apportare il proprio contributo endoprocedimentale.
Infine, il Collegio ha escluso la violazione del giudicato: la sentenza invocata aveva affermato l’obbligo di restituzione solo in via subordinata, espressamente impregiudicato il potere dell’Amministrazione di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis. La scelta per la via sanante, lungi dall’eludere il dictum giudiziale, costituiva esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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