Il diniego di condono successivo a precedente rigetto non è atto meramente confermativo se fondato su nuova istruttoria (TAR Puglia n. 323 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è qualificabile come atto meramente confermativo, e quindi è autonomamente impugnabile, il provvedimento di diniego di condono edilizio adottato a seguito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, ancorché relativo a un’istanza già rigettata in precedenza da altra amministrazione. Il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione sussiste quando il provvedimento negativo non dà conto dell’esame degli elementi documentali prodotti dall’istante, concernenti la data di completamento dell’immobile, rilevante ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 3, l. n. 47/1985, ovvero la collocazione del manufatto rispetto al vincolo paesaggistico costiero.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietario e promissario acquirente di un immobile abusivo, impugnavano il diniego di condono edilizio adottato dal Comune di Squinzano, fondato sulla mancata prova della data di esecuzione delle opere e sulla presenza di un vincolo paesaggistico sull’area. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di atto confermativo di un precedente rigetto del Comune di Lecce, nonché il difetto di legittimazione attiva del promissario acquirente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso le eccezioni preliminari. Quanto alla natura dell’atto, ha richiamato l’orientamento per cui la distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo si fonda sulla circostanza che il provvedimento successivo sia stato adottato senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8007 del 2025). Nel caso di specie, il provvedimento del 2021 non conteneva alcun riferimento al diniego del 1992, rivelando una valutazione autonoma dell’istanza.

Quanto alla legittimazione attiva, è stata ritenuta sussistente in capo al promissario acquirente, avendo lo stesso partecipato direttamente al procedimento ed essendo espressamente individuato tra i destinatari del provvedimento impugnato.

Nel merito, la censura di difetto istruttorio è stata ritenuta assorbente. La motivazione del diniego si esauriva in considerazioni generiche e apodittiche, senza dar conto dell’esame del verbale di sopralluogo della polizia locale del 1983, comprovante l’esistenza del rustico, e della perizia tecnica volta a dimostrare la collocazione dell’immobile oltre la fascia dei trecento metri dal mare. Elementi, questi, di diretta incidenza sulle ragioni del diniego e dei quali difetta qualsivoglia traccia nel provvedimento.

Il Collegio ha infine rilevato che l’assenza di valutazione del precedente diniego escludeva la riconducibilità dell’atto all’esercizio del potere di autotutela, confermando ulteriormente il vizio. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza del potere di rideterminazione dell’amministrazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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