Giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 451 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al titolo giudiziale, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva al pagamento delle somme dovute. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 33 del 14 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il Comune convenuto al pagamento di € 10.893,31, oltre spese della procedura, rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. Il titolo è stato munito di decreto di esecutorietà 306/2025 del 12/03/2025 e rinotificato al Comune in pari data.
Decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’ente abbia provveduto, la società promuove ricorso per ottemperanza notificato il 5.08.2025 e depositato il 6.08.2025. Il Comune, regolarmente evocato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il titolo è divenuto definitivo e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla normativa in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni è maturato.
L’inadempimento dell’amministrazione emerge dalla mancata costituzione in giudizio, che non consente di desumere l’avvenuta integrale esecuzione del titolo. Il Collegio ordina pertanto al Comune di dare piena ed integrale esecuzione al decreto, mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
In caso di inutile scadenza del termine, il Tribunale nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nello stesso Ufficio. L’organo straordinario, su istanza di parte attestante l’infruttuosa notifica, provvede entro i successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari all’adempimento, previa verifica dei pagamenti eventualmente intervenuti nelle more.
Il Collegio precisa il perimetro dei poteri commissariali: allocazione della somma in bilancio, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale delle somme. Viene affermato il principio per cui l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Al Commissario è demandato anche il rimborso delle spese del giudizio, del contributo unificato e degli interessi successivi sino al soddisfo.
Il Tribunale liquida infine le spese di lite secondo il principio della soccombenza, con condanna del Comune, e delega il magistrato relatore a provvedere sulle eventuali richieste di proroga dei termini concessi.
Nota della Redazione
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