Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 581 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso l’omessa esecuzione del giudicato, esperibile ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone la mancata ottemperanza dell’Amministrazione a una pronuncia passata in giudicato e la sussistenza dei relativi presupposti. Alla scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997) per i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione al domicilio digitale, l’obbligo di adempimento va accertato e ordinato. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo, fissa il termine per provvedere e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 163/2023 in data 18 aprile 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nell’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La ricorrente assume che, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della decisione — comprovato da certificazione della Cancelleria in data 18 luglio 2025 —, l’Amministrazione non abbia fornito quanto dovuto. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. La ricorrente ha documentato l’intervenuto passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario e l’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento.

Il Collegio accerta altresì la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Detto termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 13 settembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato quale domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo.

A sostegno della soluzione il Tribunale richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024. La notificazione al domicilio digitale risulta dunque idonea a far decorrere il termine.

In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i sessanta giorni successivi un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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