Illegittimità del diniego paesaggistico per omessa trasmissione del parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio (TAR Puglia n. 321 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione deve rendere disponibile all’interessato il parere della Commissione Locale per il Paesaggio su cui si fonda il provvedimento di diniego. L’omessa trasmissione di tale atto endoprocedimentale, pur se richiamato nel provvedimento finale, integra un vizio del procedimento in quanto impedisce al privato di conoscere le ragioni poste a fondamento della decisione e di contestarle efficacemente. Il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., può disporre l’acquisizione degli atti non prodotti dall’Amministrazione per verificare la legittimità del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle telecomunicazioni, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, Lecce, una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Brindisi, tra cui un preavviso di diniego e un provvedimento finale di diniego, relativi ad un’istanza per la realizzazione di un’infrastruttura. Nei provvedimenti impugnati venivano richiamati i pareri negativi espressi dalla Commissione Locale per il Paesaggio del medesimo Comune, ma tali pareri non erano stati trasmessi alla società ricorrente. Quest’ultima ha proposto anche motivi aggiunti avverso gli atti successivi, inclusa l’indizione di una conferenza di servizi e il relativo riscontro, contestando nuovamente la mancata comunicazione dei pareri negativi della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare la fondatezza delle censure, ha ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire agli atti del giudizio i pareri richiamati nei provvedimenti in gravame. In particolare, ha disposto l’acquisizione dei pareri n. 6 del 22 aprile 2024, n. 1 del 3 giugno 2024 e n. 2 del 1° aprile 2025, espressi dalla Commissione Locale per il Paesaggio. Il TAR ha evidenziato che l’Amministrazione comunale dovrà provvedere a tale adempimento entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione ad opera della parte ricorrente.
La decisione assume rilievo in quanto l’omessa trasmissione dei pareri costituisce un potenziale vizio procedimentale: il parere della Commissione, infatti, è un atto endoprocedimentale che, se richiamato nel provvedimento finale, deve essere conoscibile dal privato. La sua mancata ostensione, infatti, compromette il diritto di difesa e il principio di partecipazione procedimentale, non consentendo all’interessato di comprendere e contestare le ragioni poste a base del diniego.
Il giudice amministrativo, pertanto, ha fatto applicazione dei poteri istruttori di cui agli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., disponendo l’acquisizione degli atti mancanti. La misura è stata adottata in quanto l’istruttoria è strumentale alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato e alla completezza del contraddittorio. Il Collegio ha, infine, fissato l’udienza pubblica di prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.