Nomina del commissario ad acta per l’inerzia del Comune dopo il giudicato (TAR Puglia n. 299 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione comunale, del dictum giudiziale che le impone di pronunciarsi espressamente su un’istanza di parte entro un termine assegnato legittima la nomina di un commissario ad acta su istanza del ricorrente. Il commissario dovrà acquisire la documentazione necessaria e, all’esito, adottare il provvedimento richiesto. La destinazione di un’area a zona agricola, in quanto vincolo conformativo, non è soggetta a decadenza, mentre l’iniziativa pianificatoria del Comune rimane normalmente libera nei suoi sviluppi. Il compenso del commissario ad acta è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e può assumere rilevanza quale possibile danno erariale.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’area in agro di Tricase, aveva chiesto al Comune di dare corso alle iniziative per la riqualificazione urbanistica della zona, stralciata dal vigente Piano di Fabbricazione in sede di approvazione regionale. Il Comune non aveva riscontrato l’istanza, sicché la parte aveva agito dinanzi al TAR per ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.

Con sentenza del 30.9.2025, il TAR aveva accolto il ricorso, condannando il Comune a riscontrare espressamente l’istanza entro sessanta giorni e, in caso di esito positivo, a concludere il procedimento entro il successivo termine di sei mesi, con l’avvertimento che, in caso di inutile decorso dei termini, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario ad acta. La sentenza era stata notificata al Comune, ma l’Amministrazione era rimasta inadempiente.

La Motivazione della Corte

Il TAR, investito dell’istanza di nomina del commissario ad acta, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della richiesta. In considerazione del perdurante inadempimento del Comune di Tricase, ha nominato quale commissario il Dirigente responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Maglie, assegnando il termine di sessanta giorni per l’evasione dell’incarico.

Il commissario dovrà innanzitutto acquisire la documentazione occorrente, tra cui il vigente P.d.F. e gli atti del procedimento riguardanti lo stralcio delle aree, e successivamente pronunciarsi sull’istanza della ricorrente. A tal fine, il Collegio ha precisato che la destinazione a zona agricola configura un vincolo conformativo non soggetto a decadenza e che l’iniziativa pianificatoria del Comune resta normalmente libera, non essendo configurabile un obbligo di ritipizzazione immediata dell’area in variante al P.d.F.

Il TAR ha infine posto il compenso del commissario ad acta a carico del Comune inadempiente, con riserva di determinarlo con separato provvedimento, evidenziando che gli oneri potranno assumere rilevanza quale possibile danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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