Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse al rilascio di permesso stagionale (TAR Puglia n. 305 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso priva dei requisiti rituali di notificazione e accettazione non determina l’estinzione del giudizio, ma va qualificata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. È improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso avverso il diniego di un titolo autorizzatorio di natura stagionale quando il periodo di riferimento sia ormai interamente trascorso, non potendo l’eventuale annullamento produrre alcuna utilità concreta e attuale per il ricorrente. La sopravvenuta impossibilità di conseguire l’utilità richiesta giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento di archiviazione della domanda di rilascio di licenza temporanea per manifestazioni periodiche e il preavviso di rigetto della domanda di permesso stagionale, presentata ai sensi dell’art. 87 delle NTA del PRG del Comune di Fasano. Con motivi aggiunti, la società impugnava altresì il successivo rigetto della domanda e il parere dell’ufficio tecnico comunale richiamato nel provvedimento.
L’istanza era riferita alla stagione estiva 2025. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica, la difesa della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che l’atto di rinuncia non presentava i requisiti rituali della notificazione e della accettazione, richiesti dalla disciplina processuale. Tale atto non poteva, pertanto, produrre l’effetto estintivo tipico del processo.
Il Collegio ha quindi proceduto a una qualificazione giuridica dell’atto, riconoscendo nella dichiarazione della ricorrente una manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia, ancorché imperfetta sul piano formale, esprimeva inequivocabilmente la volontà della parte di non coltivare l’impugnazione.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità degli stessi, considerata la natura stagionale del titolo autorizzatorio oggetto di causa. La domanda di permesso era, infatti, riferita esclusivamente alla stagione estiva 2025, ormai interamente decorsa alla data della decisione.
L’accertamento del decorso del periodo di riferimento ha reso evidente che l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta per la società ricorrente, non essendo più possibile il rilascio del titolo per la stagione ormai trascorsa. Sussisteva, pertanto, il presupposto della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., sia per il ricorso introduttivo sia per i motivi aggiunti.
La natura della decisione ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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