Tardività del potere inibitorio su SCIA e decadenza del vincolo espropriativo da PRG (TAR Puglia n. 303 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, co. 3, l. 241/1990 per l’esercizio del potere inibitorio su una SCIA edilizia è perentorio e decorre dalla data di presentazione della segnalazione, con la conseguenza che il provvedimento adottato oltre detto termine è illegittimo. In tali casi l’amministrazione può intervenire solo esercitando i poteri di autotutela di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, non essendo sufficiente la mera dedotta contrarietà dell’intervento alle previsioni urbanistiche. Il vincolo preordinato all’esproprio derivante dalla destinazione di un’area a viabilità pubblica nel PRG, diversamente dal vincolo meramente conformativo della fascia di rispetto stradale, è soggetto a decadenza ove non sia attuato nel termine quinquennale, divenendo inopponibile al proprietario.

Il Fatto

Una società proprietaria di un’area urbana presentava al Comune una SCIA per l’installazione di strutture metalliche amovibili, tra cui un ring per il pugilato e una struttura parasole. Il Comune, a distanza di oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, adottava un provvedimento di sospensione, contestando la contrarietà dell’intervento agli artt. 39 e 41 delle NTA del PRG, relativi rispettivamente alle zone per la viabilità e alla fascia di rispetto stradale.

Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso, deducendo la tardività dell’azione inibitoria e l’erroneità nel merito delle valutazioni comunali. Il Comune si costituiva in giudizio, sostenendo la tempestività del proprio intervento e la natura conformativa, quindi non decaduta, del vincolo relativo alla fascia stradale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando separatamente i due motivi di censura. Con riferimento alla tardività del provvedimento inibitorio, il Collegio ha rilevato che la SCIA era stata presentata il 22 marzo 2024, sicché il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, co. 3, l. 241/1990 era scaduto il 21 aprile 2024. Il provvedimento impugnato, pur avendo protocollo del 22 aprile 2024, risultava sottoscritto digitalmente solo il 23 aprile 2024, data in cui era stato comunicato alla ricorrente.

Il TAR ha inoltre valorizzato l’omesso adempimento all’ordinanza istruttoria, con la quale era stato chiesto al Comune di documentare l’effettiva data di adozione del provvedimento. La mancata risposta, unitamente al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 4, cod. proc. amm., ha confermato l’avvenuta adozione dell’atto oltre il termine di legge. Il Collegio ha altresì escluso che il provvedimento potesse essere qualificato come esercizio dei poteri residuali di autotutela, difettando i requisiti dell’art. 21-nonies l. 241/1990, trattandosi di una mera contestazione di incompatibilità urbanistica.

Sul merito della contestazione, il TAR ha ritenuto erroneo il richiamo all’art. 41 delle NTA, risultando dimostrato che le opere non ricadevano nella fascia di rispetto stradale, come confermato anche dalla documentazione versata in atti dallo stesso Comune. Quanto all’art. 39 delle NTA, il Collegio ha qualificato la destinazione a viabilità pubblica come vincolo espropriativo e non meramente conformativo, trattandosi di aree destinate all’ampliamento o alla creazione di nuove strade pubbliche.

Tale vincolo, non essendo stato attuato nel termine quinquennale di legge e non risultando alcuna manifestazione di volontà dell’amministrazione di procedere all’allargamento stradale, doveva ritenersi decaduto, con conseguente inopponibilità alla proprietaria delle previsioni urbanistiche. Per l’effetto, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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