Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 239 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere. Il termine fissato dal giudice per l’adozione del provvedimento espresso non coincide con quello procedimentale e può essere commisurato alla rilevante mole delle richieste della specie. L’Amministrazione è tenuta a valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità attestate dal titolo estero, disponendo, se del caso, misure compensative proporzionate.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’istanza del 23.4.2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza adottare alcun provvedimento.
Decorso il termine procedimentale, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro delle competenze, rilevando che la legge attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza a concludere il procedimento, denominazione poi assunta come Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Nel merito, il giudice ha individuato il termine di conclusione del procedimento nell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE. La norma fissa in quattro mesi il tempo entro cui l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa.
Poiché tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato l’obbligo del Ministero di provvedere e la sussistenza del silenzio-inadempimento. Il termine assegnato dal giudice è stato commisurato a 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione del fatto notorio costituito dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie.
Il giudice ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022 — resi in tema di titoli conseguiti in Romania ma ritenuti di positiva sovrapponibilità rispetto a quelli acquisiti in qualsiasi Stato membro — e dal Giudice d’appello con la sentenza n. 1361 del 7 febbraio 2023. Il Ministero deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti, e valutare l’equipollenza dell’attestato disponendo, se del caso, misure compensative proporzionate. È richiamato anche il principio della Corte di Giustizia UE nella causa C-313/01, secondo cui spetta all’autorità competente verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino le condizioni richieste.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere nel termine di 120 giorni e, per il caso di inutile decorso, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.