Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3951 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso. Il giudice amministrativo, accertata la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, se necessario, il commissario ad acta. L’accoglimento resta rigorosamente limitato alle statuizioni contenute nel titolo da eseguire, senza possibilità di estenderne l’oggetto. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impone all’amministrazione la corresponsione del controvalore in denaro, con interessi legali fino al soddisfo, anche quando sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica. Il rifiuto delle astreintes è rimesso a una valutazione di equità.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per alcune annualità scolastiche.

Esponeva che l’amministrazione soccombente non aveva proposto impugnazione e che il provvedimento era passato in giudicato. Lamentava l’esito infruttuoso della notificazione e l’inutile decorso del termine previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiedeva la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato anzitutto che nella sentenza ottemperanda il riconoscimento era limitato a 5 annualità e non a 6, come invece indicato nel ricorso. L’accoglimento, pertanto, doveva essere circoscritto a quanto statuito nel titolo da eseguire, senza estensioni ulteriori.

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Risultava rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

Era altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Tribunale ha poi affrontato il profilo del decorso del termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica. Ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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