L’ottemperanza alla condanna all’accredito sulla Carta del docente non è condizionata dalla previa valutazione di professionalità (TAR Puglia n. 282 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che, accertando il diritto all’importo di € 500,00 annui sulla Carta elettronica del docente per il personale a tempo determinato, non è stata ottemperata dall’Amministrazione, deve essere eseguita senza che l’accredito possa essere condizionato ad alcuna ulteriore attività valutativa. L’inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato è dimostrato dalla mancata contestazione dell’Amministrazione e dall’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la fondatezza della pretesa, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio e nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, senza liquidare alcun compenso per le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice. La refusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. 154/2024 che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente l’importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza e dell’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale contenuta nel titolo azionato.
Il Collegio ha quindi giudicato il ricorso fondato, in quanto la mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro costituiva una violazione del giudicato che legittimava l’intervento del giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.
La pronuncia ha inoltre disposto, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. Il commissario avrà il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale, entro i successivi 90 giorni.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si sarebbe dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. In considerazione della soccombenza, l’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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