Ottemperanza per la carta elettronica del docente: condanna e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1162 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza deve condannare l’amministrazione all’esecuzione del giudicato, anche consistente in un obbligo di dare quale l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, senza che a ciò osti la natura di attività vincolata dell’adempimento medesimo. Nell’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione, la nomina del commissario ad acta è strumento ordinario di tutela, individuato nella figura del direttore generale della struttura competente, senza diritto ad alcun compenso. La fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece rimessa alla prudente valutazione del giudice e deve essere esclusa ogni qualvolta la loro applicazione risulti manifestamente iniqua, determinando un esborso di pubblico denaro a fronte di un inadempimento non contestato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 da accreditare sulla c.d. carta elettronica del docente. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione in data 12.09.2025, ma il Ministero non aveva provveduto ad eseguirla. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla fissazione delle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come l’amministrazione resistente non avesse contestato in giudizio il proprio inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. La condanna al pagamento di una somma di denaro, mediante accredito sulla carta elettronica, costituisce un’obbligazione di dare rispetto alla quale l’attività dell’amministrazione si presenta come vincolata, con la conseguenza che il giudice dell’ottemperanza deve ordinarne l’esecuzione senza necessità di particolare istruttoria. Il Collegio ha conseguentemente condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. La domanda di fissazione delle astreintes è stata invece respinta: il Collegio ha richiamato il proprio precedente secondo cui le espressioni legislative circa la manifesta iniquità della misura sono “piuttosto generiche”, ma evidenziano l’intenzione del legislatore di auspicare un uso prudente dell’istituto, che nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Nel caso di specie, l’applicazione della penalità di mora è apparsa manifestamente iniqua, determinando conseguentemente il rigetto della relativa domanda. La sentenza ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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