Il diniego tardivo del permesso per impianti radioelettrici non supera il silenzio-assenso (TAR Puglia n. 283 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, inclusa la realizzazione di torri e tralicci, si intende accolta per silenzio-assenso qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, non sia stata comunicata una determinazione decisoria della conferenza di servizi, un parere negativo dell’organismo di controllo o un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Il procedimento di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 costituisce un procedimento unico, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l’amministrazione non può pronunciarsi tardivamente sulla domanda, se non previo annullamento in autotutela del titolo perfezionatosi, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, presentava in data 30.10.2024 al SUAP del Comune di Nardò un’istanza per l’installazione di una torre monotubolare per porta antenne radio, chiedendo il rilascio del permesso di costruire. Il Comune, benché ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Solo in data 19.11.2025, a distanza di oltre un anno dalla presentazione dell’istanza, l’ente adottava un provvedimento di diniego, preceduto da una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento risalente al 06.06.2025.

Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, deducendo cinque motivi di censura incentrati, in particolare, sulla violazione della disciplina speciale di cui al D. Lgs. n. 259/2003 in materia di infrastrutture per impianti radioelettrici e sull’illegittimità del diniego tardivo, successivo alla maturazione del silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel decidere la controversia, ha richiamato il dettato dell’art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 259/2003, il quale prevede che l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici viene autorizzata dagli enti locali previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale. Il successivo comma 10 della medesima disposizione introduce un meccanismo di silenzio-assenso, stabilendo che le istanze si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli.

Il Collegio ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici costituisce un procedimento unico, nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio. Il sistema del silenzio-assenso rappresenta, infatti, una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l’applicazione della normativa generale di cui al D.P.R. n. 380/2001 e che assorbe in sé anche la valutazione edilizia che presiede al titolo.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che il meccanismo del silenzio-assenso non esclude la possibilità che il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l’istanza non sia corredata dalla completa documentazione, atteso che il perfezionamento del titolo non richiede l’assenza di eventuali vizi, i quali possono essere contestati soltanto mediante l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.

Nel caso di specie, il TAR ha rilevato che l’istanza era stata inoltrata in data 30.10.2024, mentre il provvedimento di diniego era stato adottato solo in data 19.11.2025, quando il termine di sessanta giorni era già ampiamente decorso. Il Collegio ha escluso che il provvedimento potesse qualificarsi come atto di secondo grado funzionale all’annullamento del tacito assenso, non essendovi alcuna menzione della ricorrenza dei relativi presupposti nel corpo dell’atto. Il diniego è stato pertanto ritenuto illegittimo in quanto adottato successivamente alla formazione del titolo per silenzio-assenso.

Il ricorso è stato accolto con riferimento al primo motivo, assorbite le ulteriori censure, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente, con distrazione a favore del difensore della società ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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