Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1808 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero l’esistenza di un titolo esecutivo non impugnato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con emissione di un buono di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi dal conferimento dell’incarico di supplenza al saldo.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente propose ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la documentazione versata in atti integra i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, la mancata impugnazione della sentenza è attestata da apposita certificazione di cancelleria. Sotto il secondo, risulta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è dunque accolto e il Ministero è ordinato di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con decreto collegiale, con riferimento all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Infine, le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura di € 500,00 oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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